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Shadow banking: i soggetti del sistema bancario ombra

12 Dicembre 2023
Di cosa si parla in questo articolo

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 12 dicembre 2023, il Regolamento Delegato (UE) 2023/2779 recante RTS sui criteri per l’individuazione dei soggetti del shadow banking system (o sistema bancario ombra).

In particolare, il presente Regolamento integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR), con particolare riferimento ai criteri per l’individuazione dei “soggetti del shadow banking system che svolgono attività bancarie al di fuori del quadro regolamentato” di cui all’articolo 394, paragrafo 2, dello stesso CRR.

Il citato Regolamento n. 575/2013 impone agli enti creditizi o alle imprese di investimento di notificare alle autorità competenti le sue dieci maggiori esposizioni su base consolidata verso soggetti appartenenti al shadow banking system.

Si definisce shadow banking system o sistema bancario ombra l’insieme dei mercati, istituzioni e intermediari che erogano servizi bancari senza tuttavia essere soggetti alla regolamentazione in materia bancaria e creditizia, in quanto posti al di fuori del perimetro applicativo di tali norme.

Il shadow banking system, come ricordato nel primo Considerando del Regolamento Delegato (UE) 2023/2779, può comportare un aumento dei rischi per la stabilità finanziaria.

Con il presente Regolamento si individua quindi il criterio principale per escludere l’appartenenza o meno dei soggetti al sistema bancario ombra.

Sul presupposto che l’autorizzazione e la vigilanza conformemente al diritto dell’Unione attenuano il suddetto rischio per la stabilità finanziaria, il legislatore europeo ha ritenuto che i soggetti sottoposti al sistema di vigilanza non siano da considerarsi soggetti del sistema bancario ombra.

Il presente Regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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