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Segnalazioni: modifiche ai modelli sul rischio tasso d’interesse

24 Aprile 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24 aprile 2024 il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/855 del 15 marzo 2024 che modifica le norme tecniche di attuazione (RTS) stabilite dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, relative alle segnalazioni a fini di vigilanza del rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, in particolare, specifica i formati e i modelli di segnalazione uniformi, le istruzioni e la metodologia per l’utilizzo di tali modelli, la frequenza e le date delle segnalazioni, le definizioni e le soluzioni IT per le segnalazioni di cui all’art. 430, paragrafi da 1 a 4, del Regolamento (UE) n. 575/2013.

Poiché il Regolamento (UE) n. 575/2013 è stato modificato dal Regolamento (UE) 2019/876 e la Direttiva (UE) 2019/878 ha introdotto alcuni nuovi requisiti prudenziali nella Direttiva 2013/36/UE, si rende necessario modificare il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, affinché rifletta tali modifiche.

Vengono quindi definiti i modelli di segnalazione che dovrebbero essere utilizzati per fornire alle autorità di vigilanza i dati necessari per:

  • controllare il rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario (IRRBB)
  • verificare l’impatto sugli enti causato dalle variazioni dei tassi di riferimento
  • controllare l’interazione dell’IRRBB con la gestione del rischio di tasso di interesse da parte degli enti
  • individuare valori anomali nell’ambito sia del test di vigilanza dei valori anomali (SOT) sul valore economico del capitale proprio, sia del SOT sui proventi da interessi netti.

Per garantire chiarezza e tempo sufficiente per prepararsi all’attuazione degli obblighi di segnalazione introdotti dal presente regolamento, gli enti inizieranno a effettuare segnalazioni a norma del presente Regolamento non prima di sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, ovvero non prima del 30 settembre 2024.

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