La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sezione IV, con sentenza dell’11 giugno 2026, C-81/24 (Pres. e Rel. I. Jarukaitis) si è pronunciata in merito al rifiuto all’apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base in caso di inserimento nell’elenco delle sanzioni degli USA.
La CGUE, infatti, evidenzia come tale rifiuto sia possibile solo a seguito di una valutazione individuale, effettuata dalla banca, del rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
Il caso di specie riguardava il rifiuto, da parte di una banca slovena, dell’apertura di un conto corrente ad un consumatore a causa della sua presenza in un elenco di sanzioni dell’Ufficio USA per il controllo dei beni stranieri (OFAC).
In tale maniera, la banca intendeva adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione slovena in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
Il consumatore ha quindi adito il giudice sloveno al fine di ottenere l’apertura del conto corrente con caratteristiche di base. L’autorità giudiziaria ha, dunque, sottoposto la questione alla CGUE al fine di comprendere se il rifiuto della banca fosse giustificato alla luce del diritto dell’Unione.
In particolare, ha richiesto se l’art. 16, par. 4 della Direttiva 2014/92, in combinato disposto con la Direttiva 2015/849, “debba essere interpretato nel senso che esso autorizza gli Stati membri a imporre agli enti creditizi di negare a un consumatore l’apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base per il solo motivo che tale consumatore è inserito in un elenco di persone interessate da misure restrittive imposte da un paese terzo”.
Si precisa, dapprima come il citato art. 16 prevede l’obbligo per gli Stati di garantire che tutti gli enti creditizi o un numero sufficiente di questi offrano conti di pagamento con caratteristiche di base a tutti i consumatori nel loro territorio. In aggiunta, tale disposizione prevede le condizioni in presenza delle quali tali enti devono o possono negare l’apertura del conto.
La Corte, ricorda come ai sensi del considerando 34 della Direttiva 2014/92 le disposizioni in merito al rifiuto di apertura del conto non possano essere utilizzate quale pretesto per rifiutare consumatori meno allettanti dal punto di vista commerciale. Ai sensi del considerando 47 della medesima Direttiva il rifiuto può avvenire in presenza del non rispetto, da parte del consumatore, della normativa in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.
In tale contesto la Corte di Giustizia precisa come ogni consumatore che risiede legalmente nell’Unione europea abbia il diritto di aprire e utilizzare un conto di pagamento con caratteristiche di base, nei limiti del rispetto delle norme relative alla prevenzione del riciclaggio di denaro e alla lotta al terrorismo.
Nel caso di specie, il consumatore non era mai stato condannato né negli Stati Uniti, né dalle Nazioni Unite e neppure in UE o in Slovenia per il reato che ha determinato la sua inclusione nell’elenco dell’OFAC.
La Corte, in tale contesto, evidenzia come la semplice inclusione del nome di un cliente nel citato elenco, o in qualsiasi altro elenco di questo tipo redatto da un paese terzo (quale conseguenza dell’applicazione di sanzioni USA), non vieti automaticamente a una banca di instaurare una relazione d’affari con tale cliente.
Tale inclusione può tuttavia costituire uno dei fattori rilevanti di cui la banca è tenuta a tenere conto nel corso di una valutazione individuale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (adeguata verifica).
Nonostante gli usi limitati di un conto di pagamento con caratteristiche di base riducano tale rischio, non si può escludere che, a seguito di una valutazione specifica, la banca possa ritenere di non essere in grado di gestire efficacemente, attraverso misure proporzionate alla sua natura e alle sue dimensioni, il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso a un rapporto d’affari con una persona inclusa in tale elenco.
Solo in tal caso il rifiuto di aprire un conto di questo tipo potrebbe essere giustificato ai sensi del diritto dell’Unione.
In particolare, in tale contesto la Corte esprime il seguente principio di diritto: “L’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, in combinato disposto con la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, deve essere interpretato nel senso che: esso non autorizza gli Stati membri a imporre agli enti creditizi di negare a un consumatore l’apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base per il solo motivo che tale consumatore è inserito in un elenco di persone interessate da misure restrittive imposte da un paese terzo, senza che l’ente creditizio interessato abbia proceduto a una valutazione individualizzata del rischio di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo associato al rapporto d’affari previsto.”

