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Giurisprudenza

Sanzioni Banca d’Italia: irretroattività in mitius e responsabilità di amministratori senza deleghe

4 Gennaio 2021

Silvia Maglio, trainee lawyer presso Hogan Lovells Studio Legale

Cassazione Civile, Sez. II, 27 ottobre 2020, n. 23554 – Pres. Di Virgilio, Rel. Tedesco

Di cosa si parla in questo articolo

Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione torna a occuparsi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d’Italia nei confronti dei consiglieri di amministrazione di una banca, per aver deliberato la corresponsione di Euro 4 milioni a un direttore generale uscente, a titolo di incentivo alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, e l’impegno della banca a tenere l’ex direttore generale indenne da azioni legali afferenti al suo operato, in violazione dell’art. 53, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 385/1993 e relativa normativa di attuazione.

La sentenza offre alla Suprema Corte l’occasione per ribadire orientamenti oramai consolidati in tema di responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione di società bancarie privi di deleghe e natura giuridica delle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d’Italia. Sotto il primo profilo, la pronuncia in esame indaga il rapporto intercorrente tra consiglio di amministrazione e comitato per la remunerazione costituito in seno al medesimo. In mancanza di delega di funzioni in capo al comitato per la remunerazione, infatti, il potere decisorio in punto di determinazione della remunerazione spettante al direttore generale continua ad essere di esclusiva pertinenza del consiglio di amministrazione, con la conseguenza che l’attribuzione di funzioni consultive e di proposta al predetto comitato non vale a escludere o attenuare il dovere di agire informati di amministratori non esecutivi di società bancarie, i sensi e per gli effetti degli artt. 2381, commi 3 e 6, e 2392 c.c. Senza contare che, come rilevato dalla Corte d’Appello in conformità a un orientamento di legittimità ormai granitico (inter alia, Cass. n. 28851/2019, Cass. n. 5606/2019, Cass. n. 18683/2014, Cass. n. 2737/2013), la delega di funzioni non esime da responsabilità i consiglieri non esecutivi, hanno l’obbligo “di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio”, il cui puntuale adempimento avrebbe richiesto, nel caso di specie, l’acquisizione di ulteriori informazioni sull’accordo di conclusione anticipata del rapporto con il direttore generale presso il competente comitato consultivo.

Per quanto attiene al secondo profilo, gli Ermellini prendono posizione sull’applicazione retroattiva alle violazioni contestate della più favorevole disciplina di cui agli artt. 144-ter e 144-quater T.U.B., introdotta dal D. Lgs. n. 72/2015 successivamente ai fatti di causa. A detta del ricorrente, infatti, alle sanzioni amministrative irrogate ex D. Lgs. 385/1993 dovrebbe applicarsi, sulla scorta delle fonti europee e della giurisprudenza della Corte di Giustizia, il principio di retroattività in mitius della normativa sopravvenuta più favorevole, in ossequio al principio penalistico del favor rei.

A tal riguardo la Suprema Corte, allineandosi a un proprio consolidato orientamento, ribadisce che, in base alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, il principio del favor rei non opera rispetto all’intera categoria delle sanzioni amministrative, essendo piuttosto applicabile a singole e specifiche ipotesi sanzionatorie che, “pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell’ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche punitive alla luce dell’ordinamento convenzionale” (conforme, Cass. n. 23814/2019). Invero, il sistema convenzionale non importa alcun obbligo di trasposizione generalizzata del principio di retroattività al sistema delle sanzioni amministrative, imponendo l’applicazione della legge posteriore più favorevole soltanto rispetto a trattamenti sanzionatori aventi natura “sostanzialmente penale”. Tale requisito non ricorre nel caso in esame, atteso che – in analogia a quanto già statuito dai giudici di legittimità in relazione alle sanzioni Consob ex art. 190 del D. Lgs. 58/1998 – le sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d’Italia non sono “equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza personale e patrimoniale, a quelle inflitte ai sensi dell’art. 187-ter del T.U.F. per manipolazione del mercato” rispetto alle quali si è formata la citata giurisprudenza europea. In mancanza di qualsivoglia natura penale delle misure sanzionatorie oggetto di causa, pertanto, troverà applicazione il generale principio tempus regit actum operante, in via generale, alle sanzioni amministrative.

Il prossimo 29 gennaio si terrà il WebSeminar, organizzato da questa Rivista, di rassegna della giurisprudenza e degli orientamenti notarili in materia societaria dedicata all’anno 2020. Di seguito il programma dell'evento.

Riduzioni obbligatorie e rilevazione delle perdite da Covid-19
Giuseppe Ferri, Professore ordinario di diritto commerciale, Università di Roma Tor Vergata

Responsabilità per i debiti aziendali: una (nuova) lettura funzionale dell’art. 2560 c.c.
Ugo Minneci, Professore ordinario di diritto commerciale, Università Statale di Milano

Nuovi problemi in tema di trasferimento di partecipazioni sociali
Enrico Ginevra, Professore ordinario di diritto commerciale, Università di Bergamo

[…]

 

 

 

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