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Riserve tecniche e fondi propri assicurazioni: i parametri del primo trimestre 2024

8 Febbraio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dell’8 febbraio 2024, il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/456 recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, nonché per le segnalazioni, per il trimestre 31 dicembre 2023 – 30 marzo 2024, a norma della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvency II).

In particolare, il Regolamento è volto ad assicurare condizioni uniformi per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, con la determinazione per ogni data di riferimento delle informazioni tecniche sulle pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e sugli spread fondamentali per il calcolo dell’aggiustamento di congruità e dell’aggiustamento per la volatilità.

Le imprese di assicurazione sono tenute ad utilizzare le medesime informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, a prescindere dalla data di segnalazione alle rispettive autorità competenti.

Le informazioni tecniche utilizzate per calcolare la migliore stima (ai sensi dell’art. 77 della Direttiva Solvency II), l’aggiustamento di congruità (ai sensi dell’art. 77 quater), nonché l’aggiustamento per la volatilità (ai sensi dell’art. 77 quinquies), sono le seguenti

  • le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio, di cui all’allegato I;
  • gli spread «fondamentali» per il calcolo dell’aggiustamento di congruità, di cui all’allegato II;
  • gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato, di cui all’allegato III.

Il Regolamento si applica a partire dal 31 dicembre 2023.

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