Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento delegato (UE) 2025/1496 del 12 giugno 2025, che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) per quanto riguarda la data di applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.
Si ricorda che il Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR3) ha recentemente modificato il CRR, per rendere le norme sul portafoglio di negoziazione (FRTB) vincolanti per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato: data la natura altamente concorrenziale delle attività di negoziazione internazionali, le norme FRTB sono state adottate partendo dal presupposto che la loro attuazione nelle varie giurisdizioni, avrebbe garantito parità di condizioni a livello internazionale per le attività di negoziazione degli enti.
Dal monitoraggio dell’attuazione delle norme FRTB in altre giurisdizioni aderenti al CBVB, negli ultimi due anni è emerso che i ritardi nell’attuazione delle suddette norme in tali giurisdizioni comportano un rischio significativo di produrre effetti distorsivi sulla parità di condizioni sul piano internazionale.
Per far fronte a questo rischio e raccogliere ulteriori informazioni sulle tempistiche di attuazione e sulle norme effettive di altre giurisdizioni, nel luglio 2024 la Commissione si è avvalsa dei poteri di cui all’art. 461 bis, par. 2, del CRR, al fine di rinviare di un anno, al 1o gennaio 2026, l’applicazione delle norme FRTB per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato nell’Unione.
Negli ultimi mesi il monitoraggio dell’attuazione delle norme FRTB ha dimostrato che, sebbene un numero limitato di giurisdizioni ne abbia effettivamente portato avanti l’attuazione, l’incertezza circa le tempistiche di attuazione nelle giurisdizioni con molte banche attive a livello internazionale rimane molto elevata e si prevedono o sono stati confermati ulteriori ritardi.
La Commissione ha quindi ritenuto opportuno rinviare di un altro anno l’applicazione delle norme FRTB, e in conseguenza del rinvio dell’applicazione delle norme FRTB, fino al 1o gennaio 2027 gli enti:
- saranno tenuti a continuare ad applicare il quadro in materia di rischio di mercato di cui alla versione del CRR ante modifiche CRR 3, mentre ultimano l’attuazione dei metodi FRTB.
- dovranno continuare a segnalare le informazioni relative al calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato secondo i metodi pre-FRTB fino alla data di entrata in applicazione dell’FRTB per il calcolo di tali requisiti nell’Unione
- continueranno a segnalare alle loro autorità competenti i requisiti di fondi propri conformemente all’art. 430 ter del CRR nella versione in vigore all’8 luglio 2024.