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Rischio CVA: EBA rafforza i requisiti di valutazione

30 Maggio 2023
Di cosa si parla in questo articolo
EBA

L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato oggi la procedura di valutazione (peer review) sul rischio di aggiustamento della valutazione del credito (credit valuation adjustment – CVA) delle operazioni con controparti non finanziarie stabilite in un Paese terzo.

La crisi finanziaria del 2007-2008 ha rivelato che il rischio di aggiustamento della valutazione del credito è una fonte di perdite inattese. Una solida gestione del rischio CVA attenua le perdite e contribuisce a garantire la solidità di un istituto. È quindi importante garantire un’efficace supervisione dei requisiti in quest’area.

La peer review ha analizzato l’efficacia delle prassi di vigilanza delle autorità competenti in merito alla valutazione del rischio di aggiustamento della valutazione del credito degli istituti sottoposti alla loro vigilanza.

In particolare, la valutazione si è concentrata sulle operazioni esentate dai requisiti di fondi propri per il rischio di CVA specificati nell’articolo 382(4) del Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) e, più specificamente, sulle procedure per escludere le operazioni con controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo dal requisito di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito.

La procedura di valutazione ha riscontrato che le autorità competenti hanno valutato il rischio CVA in modo sufficiente. Tuttavia, EBA ha ritenuto opportuno definire una serie di misure di aggiornamento rispetto per rafforzare i requisiti di valutazione.

Tali misure di follow-up riguardano, in particolare, la necessità di:

  • rivedere l’allocazione delle risorse per garantire che il rischio di CVA sia adeguatamente monitorato in ogni momento e per tutti gli istituti sottoposti alla loro vigilanza;
  • monitorare il rischio intrinseco e il potenziale impatto patrimoniale delle esenzioni CVA, valutare il rischio di aggiustamento della valutazione del credito derivante dalle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) e sviluppare criteri/benchmark per determinarne l’inclusione nei requisiti di fondi propri per il rischio CVA;
  • assicurare la piena applicazione delle linee guida EBA sullo SREP, impegnandosi nella vigilanza di tutti gli istituti in relazione al rischio di aggiustamento della valutazione del credito;
  • assicurare la verifica della conformità ai requisiti degli standard tecnici in quest’area e continuare a effettuare tale verifica con una frequenza coerente con quella stabilita negli Orientamenti SREP dell’EBA.
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EBA

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