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RIS: richieste Commissione UE ad ESMA sulle modifiche a MIFID, UCITS e AIFMD

8 Settembre 2026
Di cosa si parla in questo articolo

La Commissione UE ha richiesto un parere tecnico a ESMA sui possibili nuovi atti delegati e sulla revisione di quelli esistenti relativi all’attuazione delle modifiche alla MIFID II, alla Direttiva UCITS e alla AIFMD, nel contesto della Retail Investments Strategy (RIS).

Si ricorda che il pacchetto normativo RIS include un insieme completo di misure a migliore tutela degli investitori al dettaglio: dalla garanzia che gli investimenti in strumenti finanziari offrano un buon rapporto qualità-prezzo alla modernizzazione delle informative, alla revisione dei test di adeguatezza e appropriatezza, alla risoluzione dei problemi relativi alla comunicazione di marketing e alle azioni dei finfluencer, al contrasto dei conflitti di interesse, al miglioramento della vigilanza e al sostegno delle conoscenze, delle competenze e dell’alfabetizzazione finanziaria dei distributori assicurativi.

Le proposte legislative incluse nella RIS sono, più nello specifico:

La Commissione richiede a ESMA un parere tecnico, entro il 1° ottobre 2027, su alcuni atti delegati, per integrare o specificare disposizioni specifiche della MiFID II, UCITSD e AIFMD, come modificate dalla RIS; per semplificare l’adozione delle misure di secondo livello (L2) proposte, viene richiesto a ESMA di raggruppare i mandati in due atti delegati:

  • un regolamento delegato 
  • una direttiva delegata.

RIS e richieste ad ESMA per il regolamento delegato

Le richieste a ESMA, concernono le seguenti aree:

  • Value for money: governance dei prodotti ai sensi della MiFID II e norme di condotta ai sensi della UCITS e della AIFSD
    La Direttiva Omnibus introduce l’obbligo per le imprese di investimento – produttori e distributori – di valutare il rapporto qualità-prezzo (“VfM”) dei prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi che producono o distribuiscono ai clienti al dettaglio, e per gli OICVM e i FIA che gestiscono. L’obiettivo è impedire che prodotti finanziari che non offrono un buon rapporto qualità-prezzo vengano immessi sul mercato e venduti agli investitori al dettaglio.

ESMA è pertanto invitata a fornire consulenza tecnica in relazione ai seguenti aspetti:

    • criteri per la selezione degli strumenti finanziari ammissibili per la composizione dei gruppi di riferimento, al fine di garantire un numero rappresentativo di strumenti finanziari in tali gruppi di riferimento nello Stato o negli Stati membri in cui il relativo strumento finanziario sarà distribuito e, ove possibile e proporzionato, negli altri Stati membri in cui sono distribuiti strumenti finanziari comparabili
    • criteri per determinare se lo strumento finanziario offre un buon rapporto qualità-prezzo ai clienti al dettaglio dove non siano disponibili strumenti finanziari comparabili o lo siano in misura molto limitata e pertanto non sia possibile identificare un gruppo di riferimento pertinente
    • criteri per specificare come i costi, le commissioni e le performance dello strumento finanziario si confrontano con i costi, le commissioni e le performance del gruppo di riferimento pertinente
    • criteri per determinare se il rapporto qualità-prezzo di uno strumento finanziario si discosta significativamente dai costi e dalle performance medie degli strumenti finanziari del gruppo di riferimento pertinente, a discapito di un cliente al dettaglio, anche al fine di determinare se i costi siano proporzionati e giustificati.
  • Incentivi: la MiFID II ha inasprito le norme sugli incentivi per i gestori di portafoglio e i consulenti indipendenti, vietando alle imprese di accettare e trattenere qualsiasi incentivo per tali servizi; in particolare, ha introdotto un nuovo “test sugli incentivi” per garantire che commissioni, compensi o benefici non monetari non compromettano l’obbligo delle imprese di agire nel migliore interesse dei clienti al dettaglio.

    ESMA dovrà fornire un parere tecnico che valuti la necessità di specificare:

    • i criteri per valutare la conformità delle imprese che ricevono incentivi, al loro obbligo di agire in modo onesto, corretto e professionale, nel rispetto dei migliori interessi dei clienti, in relazione alla consulenza indipendente in materia di investimenti, alla gestione del portafoglio, alla ricerca sugli investimenti, alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari
    • i criteri per valutare se un incentivo fornisca un beneficio tangibile al cliente
    • i criteri per valutare se un incentivo sia proporzionato al valore dello strumento finanziario e al livello di servizio fornito (come indicato all’articolo 24a(2)(c) della MiFID II, come modificato dalla Direttiva Omnibus).
  • Semplificazione e riduzione degli oneri nel percorso dell’investitore al dettaglio: ESMA dovrà fornire consulenza tecnica sulle misure volte alla semplificone e riduzione degli oneri per gli investitori, concentrandosi sull’individuazione di misure concrete e operative per ridurre la complessità non necessaria, gli oneri amministrativi e gli attriti evitabili lungo tutto il percorso dell’investitore
  • Valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza, consulenza semplificata, documentazione e accordi: la Direttiva Omnibus rivede il regime di adeguatezza e appropriatezza, rendendo obbligatorio per le imprese di investimento:
    • che le valutazioni di adeguatezza e appropriatezza siano limitate alle informazioni necessarie
    • spiegare ai propri clienti lo scopo di tali valutazioni e le conseguenze in caso di informazioni inesatte, incomplete o mancanti
    • avvertire i propri clienti quando lo strumento finanziario o il servizio di investimento non sono appropriati
    • fornire ai propri clienti le informazioni raccolte su richiesta.

Inoltre, al fine di agevolare l’accesso alla consulenza, la Direttiva Omnibus introduce il concetto di “consulenza semplice“, limitata a strumenti finanziari ben diversificati, non complessi ed efficienti in termini di costi, senza che le imprese di investimento debbano raccogliere, ai fini della valutazione di adeguatezza, informazioni sulla conoscenza e l’esperienza del cliente in relazione ai relativi strumenti finanziari o servizi di investimento.

ESMA dovrà fornire pareri tecnici sui seguenti aspetti:

    • le informazioni che le imprese di investimento dovrebbero raccogliere quando valutano l’adeguatezza o l’appropriatezza degli strumenti finanziari e dei servizi di investimento o accessori per i propri clienti, al fine di garantire che siano limitate a quanto proporzionato e necessario
    • i criteri per identificare e valutare gli “altri strumenti finanziari non complessi” che non richiedono una valutazione di adeguatezza ai sensi dell’art. 25, par. 4, lett. a), punto vi), della MiFID II, come modificata dalla Direttiva Omnibus
    • una definizione di strumenti finanziari che si qualificano come ben diversificati, non complessi ed efficienti in termini di costi ai fini della fornitura di “consulenza semplice” ai sensi dell’art. 25, par. 2, c. 2, della MiFID II, come modificata dalla Direttiva Omnibus, e i criteri e le condizioni affinché le imprese di investimento possano fornire tale tipo di consulenza.
  • Comunicazione di marketing:
    • dovranno essere corrette, chiare e non fuorvianti e includere, in un formato chiaro, le caratteristiche essenziali degli strumenti finanziari e dei servizi di investimento presentati ai clienti o potenziali clienti, unitamente a una presentazione equilibrata dei rischi e dei benefici, adattata al pubblico di riferimento
    • le imprese di investimento devono stipulare accordi scritti con terzi come i fininfluencer, definendo la natura e la portata delle loro attività promozionali
    • le imprese di investimento devono implementare politiche interne, controlli e procedure di reporting per monitorare la conformità, conservando la documentazione di tutte le comunicazioni di marketing (incluse le promozioni di terzi) per almeno cinque anni, o fino a sette anni se richiesto dalle autorità competenti.

ESMA dovrà quindi fornire pareri che specifichino:

    • le caratteristiche essenziali degli strumenti finanziari o dei servizi di investimento e accessori da divulgare in tutte le comunicazioni di marketing rivolte a clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio e qualsiasi altro criterio pertinente per garantire che tali caratteristiche essenziali siano evidenziate in modo chiaro e facilmente accessibili da un cliente al dettaglio, indipendentemente dal mezzo di comunicazione
    • le condizioni a cui le comunicazioni di marketing e le pratiche di marketing devono conformarsi per essere eque, chiare, non fuorvianti, equilibrate in termini di presentazione dei benefici e dei rischi e appropriate in termini di contenuto e canali di distribuzione per il mercato di riferimento.
  • Costi indebiti: norme di condotta delle società di gestione di OICVM e dei gestori di FIA
    • le società di gestione di OICVM e i gestori di FIA dovranno disporre di una solida procedura per identificare, valutare e rivedere regolarmente tutti i costi addebitati ai fondi o agli investitori, verificando che tali costi siano legittimi, necessari e coerenti con i documenti precontrattuali del fondo di investimento
    • le società dovranno garantire che i costi siano ripartiti equamente, salvo nei casi menzionati all’art. 12, par. 1 della direttiva AIFMD, in cui le norme o gli statuti dei FIA prevedono un trattamento preferenziale
    • se verranno addebitati costi indebiti, le società di gestione dovranno cercare di identificare gli investitori interessati e rimborsarli. Se ciò non è possibile, o se il rimborso costerebbe più dell’importo da restituire, il denaro deve essere restituito all’OICVM o al FIA.

ESMA dovrà quindi fornire consulenza tecnica per specificare i requisiti minimi del processo di gestione dei costi indebiti, volti a impedire che costi indebiti vengano addebitati agli OICVM, ai FIA e ai loro partecipanti o azionisti.

Le richieste della Commissione per la direttiva delegata

Le richieste a ESMA conseguenti alle modifiche apportate dalla Direttiva Omnibus della RIS concernono le seguenti aree:

  • Value for money: vista l’introduzione, da parte della Direttiva Omnibus, di un nuovo requisito relativo alla valutazione del “rapporto qualità-prezzo” per determinati strumenti finanziari ai sensi delle norme sulla governance dei prodotti della MiFID II, ESMA dovrà fornire un parere:
    • sulle necessarie modifiche, aggiornamenti e, ove necessario, abrogazioni degli artt. 9 e 10 e di qualsiasi altra disposizione pertinente della Direttiva delegata 2017/593 
    • per quanto riguarda la Direttiva UCITSD e la Direttiva AIFMD, sui nuovi requisiti da aggiungere alla Direttiva 2010/43/UE e al Regolamento 231/2013 
  • Incentivi: alla luce delle modifiche apportate alle disposizioni in materia di incentivi della MiFID II, ESMA dovrà fornire un parere sulle necessarie modifiche, aggiornamenti e, ove necessario, abrogazioni degli artt. 11 e 12 e di qualsiasi altra disposizione pertinente della Direttiva delegata 2017/593
  • Best interest (Miglior interesse):  alla luce delle modifiche al livello 1 in materia di best interest del cliente ai sensi della MiFID II, come modificata dalla Direttiva Omnibus, ESMA dovrà fornire consulenza sulle necessarie modifiche, aggiornamenti e, ove necessario, abrogazioni, degli articoli pertinenti sul miglior interesse del cliente nella Direttiva delegata (UE) 2017/593
  • Costi eccessivi: a seguito dell’introduzione, da parte della Direttiva Omnibus, di un nuovo requisito relativo alla valutazione dei costi eccessivi ai sensi delle norme di condotta UCITS e AIFMD, ESMA dovrà fornire consulenza sulle modifiche e sugli aggiornamenti necessari all’art. 22 della Direttiva 2010/43/UE e all’art. 17 del Regolamento 231/2013, nonché a proporre eventuali nuove disposizioni o altre modifiche agli atti delegati che potrebbero essere necessarie per garantire l’effettiva attuazione di tale requisito.
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