Con sentenza n. 773/2026 (Pres. Pasca, Rel. Tinto), la Corte di Appello di Lecce ha affermato che il cessionario di un credito derivante da contratti di finanziamento, il quale abbia agito in via monitoria per il relativo recupero e si sia costituito nel giudizio di opposizione difendendo la validità del credito e delle clausole contrattuali, è pienamente legittimato passivo rispetto alla domanda di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. formulata dal debitore opponente, non potendo il rapporto sostanziale essere artificiosamente scisso tra cedente, per la ripetizione, e cessionario, per la pretesa creditoria.
Nel caso di specie, due debitori ingiunti avevano proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da una società cessionaria di crediti derivanti da tre contratti di finanziamento, eccependo usura, anatocismo per l’ammortamento alla francese, difformità del TAEG e violazione del principio di trasparenza.
Il Tribunale di Lecce, previa CTU contabile, aveva revocato il decreto ingiuntivo, accertato la nullità della clausola sugli interessi corrispettivi e, in applicazione dell’art. 117, comma 7, t.u.b., condannato la società cessionaria alla restituzione degli interessi pagati in eccesso dagli opponenti.
In appello, la società cessionaria ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda restitutoria, sostenendo di essere mera conferitaria del ramo d’azienda relativo alla gestione dei crediti deteriorati e di essere succeduta nel solo diritto al pagamento del corrispettivo, non nei contratti originari; ha inoltre lamentato l’erroneità della condanna integrale alle spese di primo grado, per pretesa soccombenza reciproca, e la tardività della costituzione in appello degli opponenti.
La Corte di Appello ha rigettato tutti i motivi. Quanto alla legittimazione passiva, ha osservato che la domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c. è inscindibilmente connessa alla domanda monitoria azionata dalla cessionaria, in quanto volta alla rideterminazione del saldo del rapporto alla luce della nullità delle clausole sugli interessi e dell’applicazione del meccanismo sostitutivo di cui all’art. 117, comma 7, t.u.b.
Secondo la Corte, “quando il cessionario aziona in giudizio il credito ceduto, è nei suoi confronti che deve essere scrutinata la validità delle clausole contrattuali e la corretta determinazione del quantum debeatur”, con conseguente legittimazione passiva anche rispetto all’eventuale indebito oggettivo emerso in favore dei debitori.
La Corte ha inoltre rilevato che l’eccezione, sollevata per la prima volta in appello dopo che in primo grado la società aveva agito quale titolare del credito senza mai contestarla, risultava anche in contrasto con i principi di correttezza processuale.
Per tali ragioni, la Corte di Appello di Lecce ha rigettato integralmente l’appello, confermato la sentenza di primo grado e condannato l’appellante al pagamento delle spese.

