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Giurisprudenza

Rimesse ripristinatorie, azione di ripetizione e onere della prova

9 Marzo 2026

Cassazione Civile, Sez. I, 13 febbraio 2026, n. 3200 – Pres. Marulli, Rel. D’Aquino

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione con sentenza pubblicata il 13 febbraio 2026 n. 3200 (Pres. Marulli, Rel. D’Aquino) si è pronunciata in merito all’onere della prova per l’azione di ripetizione dell’indebito, con particolare riferimento alla prova della natura delle rimesse ripristinatorie, in relazione ad un rapporto di conto corrente.

In particolare, nel caso di specie, il correntista richiedeva la ripetizione dell’indebito in relazione ad un suo conto corrente aperto.

La Corte ha precisato che tale azione possa essere esercitata solo in presenza di un conto corrente già chiuso, momento a partire dal quale la banca è tenuta a rimborsare le somme acquisite illegittimamente.

Tuttavia, durante l’apertura del conto il correntista può richiedere l’accertamento dell’entità dei saldi: pertanto, anche se l’azione di ripetizione d’indebito è da ritenersi infondata in presenza di un conto corrente ancora aperto, il correntista “ha diritto all’accertamento dell’entità dei saldi dei conti aperti all’atto della proposizione della domanda depurati dalle annotazioni illegittime” (così richiamando le Sezioni Unite n. 19750/2025).

In tale occasione, la Corte ricorda che, in presenza di rimesse ripristinatorie, la prescrizione decorre dalla chiusura del conto corrente. L’onere della prova circa la natura ripristinatoria delle rimesse spetta al correntista, il quale potrà assolverlo anche semplicemente producendo gli estratti conto.

La Corte precisa, infatti, che a fondamento della domanda di ripetizione così come dedotta, risulti sufficiente la produzione degli estratti conto, non essendo necessario documentare le singole rimesse poiché queste ben possono essere ricostruite tramite una consulenza tecnica contabile.

In merito alle clausole anatocistiche – siglate nel contratto di conto corrente nella vigenza della delibera CICR del 09 febbraio 2000 – invece, la Corte evidenza che la loro modifica possa essere attuata unilateralmente dalla banca solo se non siano peggiorative, in alternativa è necessaria l’approvazione pattizia delle stesse.

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