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Approfondimenti

I rimedi concordati alla crisi dell’impresa fallibile

9 Giugno 2012

Avv. Carlo Uccella, Trifirò & Partners Avvocati

Di cosa si parla in questo articolo

Gli imprenditori “fallibili” – ovvero che esercitano attività commerciali e che superano almeno uno dei parametri dimensionali indicati nell’art. 1 L.F. – possono ricorrere, in caso di crisi, (a) al c.d. piano attestato di risanamento, (b) all’accordo di ristrutturazione dei debiti o (c) al concordato preventivo. Vi è, inoltre, una “quarta via” (d), che consiste nel rinegoziare i debiti con i singoli creditori, senza ricorrere a nessuno dei menzionati istituti.

Qui di seguito, verranno delineate le principali caratteristiche di ciascuna delle predette soluzioni.

(a) Il c.d.piano di risanamento “attestato”

In estrema sintesi, il “piano” consiste in un business planin cui devono essere chiaramente individuati gli interventi idonei a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria ed il riequilibrio della situazione finanziaria dell’impresa.

Il piano dev’essere “attestato” da un esperto revisore contabile (in possesso dei requisiti di legge e designato dalla stessa impresa), che deve confermare, sulla base dei dati contabili esposti e verificati, la “ragionevolezza” del piano in funzione degli obiettivi ivi previsti.

Tale piano può essere impiegato in modo “riservato”. Non è infatti assoggettato né ad un preventivo controllo giudiziale, né a pubblicità presso il registro delle imprese; può, con altre parole, essere reso noto solo ai creditori interessati dal piano stesso.

Nel caso di successivo fallimento dell’impresa, gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore in esecuzione del piano sono esentati da revocatoria.

Sempre in caso di successivo fallimento, è prevista l’esenzione dai reati di bancarotta.     Inoltre, la banca che intervenga a favore del piano è tendenzialmente meno esposta ad una pretesa risarcitoria per concessione abusiva di credito.

I suddetti benefici potrebbero tuttavia venire meno qualora, dopo il fallimento, il giudice valuti che il piano non era ragionevole (rischio tanto più contenuto quanto più il piano è solido, credibile ed autorevolmente attestato).

L’attestazione del piano non blocca le azioni cautelari ed esecutive promosse dai creditori, non fa sorgere diritti di prededuzione per i finanziatori, né produce agevolazioni sul debito tributario e previdenziale.

Il piano di risanamento attestato è dunque, in conclusione, un istituto agile e tendenzialmente riservato, che, tuttavia, consente effetti protettivi per l’impresa in crisi e per i suoi creditori piuttosto limitati.

(b) L’accordo di ristrutturazione

Si tratta di un accordo tra l’impresa in crisi ed i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, avente ad oggetto il risanamento dell’esposizione debitoria mediante ogni strumento utile (es. riscadenziamento debiti, moratoria interessi, stralcio, remissione) concordato con ciascun creditore, in attuazione di un piano, attestato da un esperto revisore contabile, che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo.

L’accordo è pubblicato nel registro delle imprese e deve essere omologato dal Tribunale; non può dunque essere mantenuto “riservato”.

Il deposito dell’accordo nel registro delle imprese ha quale effetto il blocco per 60 giorni delle azioni cautelari ed esecutive. Tale blocco può anche essere anticipato dal Tribunale alla fase precedente la stipulazione dell’accordo.

L’omologazione giudiziale è invece necessaria affinché si produca l’effetto dell’esenzione dalla revocatoria.

E’ possibile proporre la transazione fiscale, avente ad oggetto il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari e previdenziali.

In caso di successivo fallimento, i crediti derivanti dai finanziamenti bancari disposti in esecuzione dell’accordo sono prededucibili. A determinate condizioni possono essere prededucibili anche i c.d. prestiti ponte, ossia i finanziamenti effettuati in funzione della domanda di omologazione dell’accordo.

In deroga alle norme civilistiche sono inoltre prededucibili, fino all’80% del loro ammontare, anche i finanziamenti soci disposti in esecuzione dell’accordo.

Sempre in caso di fallimento è prevista l’esenzione dai reati di bancarotta e una tendenziale copertura anche rispetto all’addebito di concessione abusiva del credito.

Rispetto al piano attestato, l’accordo di ristrutturazione si caratterizza per una struttura più rigida e per un immediato e necessario intervento dell’Autorità giudiziaria. A tali elementi si accompagnano, peraltro, effetti protettivi per l’impresa in crisi e per i suoi creditori decisamente maggiori di quelli conseguenti ai piani attestati.

(c) Il concordato preventivo

La procedura di concordato preventivo si avvia con domanda di ammissione, presentata al Tribunale unitamente alla documentazione relativa alla situazione dell’impresa e ad un piano attestato da un esperto revisore contabile, che deve indicare gli interventi necessari sulle posizioni creditorie (che possono essere distinte per classi secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei).

Il deposito della domanda ha quale effetto il divieto di azioni esecutive e di acquisto di prelazioni.

Vi è un intervento dell’autorità giudiziaria sia nella fase iniziale di ammissione alla procedura, sia nella fase finale di omologazione.

Il provvedimento con cui il tribunale ammette l’imprenditore in crisi alla procedura è pubblicato nel registro delle imprese e dispone il versamento di una somma pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per la procedura (il giudice può tuttavia ridurre tale importo, che non deve comunque essere inferiore al 20%).

In pendenza della procedura, la gestione dell’impresa è sottoposta alla vigilanza del commissario giudiziale e non possono essere compiuti atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza l’autorizzazione del giudice delegato.

Il piano che si accompagna alla domanda di concordato deve ottenerel’approvazione dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti (se i creditori sono suddivisi in classi, è richiesto anche il voto favorevole della maggioranza di queste). L’approvazione del concordato vincola anche i creditori dissenzienti.

E’ possibile proporre la transazione fiscale, analogamente a quanto previsto per l’accordo di ristrutturazione.

I benefici in tema di prededuzione, esenzione dalla revocatoria ed esenzione da reati fallimentari sono analoghi a quelli previsti per l’accordo di ristrutturazione dei debiti.

Tra le tre opzioni offerte e disciplinate dal Legislatore per una risoluzione negoziale della crisi di impresa, quella del concordato preventivo è senza dubbio la più “procedimentalizzata”, anche in ragione del pervasivo coinvolgimento dell’autorità giudiziaria e del commissario giudiziale. Gli effetti protettivi per l’impresa in crisi e per i suoi creditori sono simili a quelli previsti per l’accordo di ristrutturazione. Rispetto a quest’ultimo, peraltro, il concordato si caratterizza per il fatto che non è necessario il pagamento integrale dei creditori dissenzienti ed è richiesto un consenso inferiore rispetto a quello previsto per l’approvazione dell’accordo di ristrutturazione (50%+ 1 dei crediti anziché 60%).

(d) Gli accordi stragiudiziali.

La situazione in cui si trova l’impresa in crisi può indurre a preferire una gestione del debito che prescinda dai predetti istituti e che si fondi su trattative individuali. La scelta di tale soluzione potrebbe derivare anche da circostanze quali limiti derivanti da impegni contrattuali con terzi, la pendenza di importanti operazioni negoziali od altri fattori che sconsigliano la pubblicità o le limitazioni operative che, come visto, possono derivare dall’utilizzo degli strumenti previsti dalla legge fallimentare. La valutazione di tali presupposti va ad ogni buon conto attentamente considerata, anche alla luce della conseguente perdita dei benefici connessi agli strumenti tipici; ed è comunque opportuno predisporre una situazione complessiva che consenta di verificare – in relazione alle specifiche esigenze del caso concreto – la coerenza dei singoli interventi con l’obiettivo di riequilibrio aziendale.

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