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Giurisprudenza

Revoca del curatore e ricorso per Cassazione

7 Dicembre 2022

Cassazione Civile, Sez. VI, 06 dicembre 2022, n. 35820 – Pres. Di Marzio, Rel. Campese

Di cosa si parla in questo articolo

Con l’ordinanza in oggetto, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla ricorribilità in Cassazione del decreto di accoglimento o di rigetto dell’istanza di revoca del curatore fallimentare.

La nomina a curatore del fallimento ed il mantenimento del relativo ufficio rispondono all’esigenza, superindividuale e non riducibile al mero rapporto coi creditori, del corretto svolgimento e del buon esito della procedura.

Permane, in definitiva, la non configurabilità di una posizione soggettiva giuridicamente rilevante del curatore, cui corrisponde la natura meramente ordinatoria (di atto di amministrazione interno) e non decisoria tanto del decreto di accoglimento o di rigetto dell’istanza di revoca quanto del provvedimento, di conferma o di riforma del decreto, emesso dalla corte d’appello in sede di reclamo.

Va escluso, pertanto, che contro detto provvedimento possa proporsi ricorso straordinario per cassazione.

La Cassazione sottolinea, inoltre, che la clausola generale contenuta nell’art. 23 l.f., che subordina la revoca a giustificati motivi (formula di significato ben più ampio che non quella di “giusta causa”), rende palese, che il provvedimento può essere assunto anche quando il curatore non risulti inadempiente ai suoi specifici doveri, e dunque anche per ragioni di mera convenienza od opportunità, sempre in vista del superiore interesse della procedura.

L’art. 23, inoltre, trova applicazione anche nell’ipotesi in cui, conclusa l’adunanza per l’esame dello stato passivo e prima della dichiarazione di esecutività dello stesso, sia avanzata una richiesta di sostituzione del curatore dai creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi: non è sufficiente, pertanto, che costoro indichino le ragioni della richiesta, spettando in ogni caso al tribunale di valutare se esse integrino quei giustificati motivi in presenza dei quali può farsi luogo alla sostituzione.

Va escluso, dunque, che la volontà espressa dai creditori sia vincolante per l’organo giudiziario e che questo sia tenuto unicamente a verificare la legittimità formale della richiesta: al contrario spetterà in ogni caso al tribunale di verificare se le ragioni della medesima siano pertinenti alla migliore gestione della procedura e non funzionali al perseguimento di interessi diversi o di singoli creditori.

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