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Reverse repo: l’EBA sugli obblighi di garanzia

21 Febbraio 2023
Di cosa si parla in questo articolo

L’EBA ha aggiornato il proprio Single Rulebook con chiarimenti relativi al regime del Regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR) come modificato dal Regolamento (EU)2019/876 (CRR II) per quanto riguarda le operazioni di reverse repo.

La nuova Q&A risponde al seguente quesito: Quando la garanzia ricevuta tramite un reverse repo è stata venduta a titolo definitivo, quale dovrebbe essere la durata dell’impegno?

Sul punto, evidenzia l’EBA, poiché la scadenza dell’operazione di reverse repo è subordinata alla restituzione della garanzia che non è più detenuta dall’ente, l’operazione di acquisto dovrebbe essere considerata gravata per la durata della vita residua dell’operazione stessa.

Ciò deriva dall’analogia con l’articolo 428 sept. 5 del Regolamento (UE) 2013/575, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/876, che prevede l’applicazione del trattamento di gravame alla transazione attraverso la quale un’attività è originata e dove l’attività è stata riutilizzata o reimpiegata e dove tale attività è contabilizzata fuori bilancio.

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