La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22070 del 27 giugno 2026, ha accolto in parte il ricorso di un sindaco avverso una sentenza della Corte d’Appello di Genova, che aveva confermato la condanna dei sindaci di una società per azioni fallita per omessa vigilanza sull’operato dell’amministratore, nell’azione promossa dal curatore ex art. 146 l. fall.
La Corte d’Appello aveva erroneamente ritenuto che la manleva disposta in primo grado includesse anche le spese di resistenza, sulle quali il Tribunale non aveva statuito. Secondo la Corte, nell’assicurazione della responsabilità civile vanno distinte: (i) le spese di soccombenza verso il terzo vittorioso, rimborsabili nei limiti del massimale ex art. 1917, co. 1, c.c.; (ii) le spese di resistenza, dovute anche oltre il massimale, entro il limite dell’art. 1917, co. 3, c.c., quali spese di salvataggio sostenute “per un interesse comune all’assicurato e all’assicuratore“; (iii) le spese di chiamata in causa dell’assicuratore, regolate dagli artt. 91 e 92 c.p.c.
Dichiarati inammissibili gli altri motivi, l’ordinanza ha richiamato i seguenti principi: (i) la più lunga prescrizione prevista per il reato si applica, ai sensi dell’art. 2947, co. 3, c.c., anche ai sindaci solidalmente responsabili con l’amministratore, poiché la norma si riferisce “a tutti i possibili soggetti passivi della conseguente pretesa risarcitoria” (Cass., SS.UU.., n. 1641/2017); (ii) il dies a quo della prescrizione si presume iuris tantum coincidente con la dichiarazione di fallimento, e chi eccepisce la prescrizione deve provare la preesistenza dell’insufficienza patrimoniale; (iii) a fronte della contestata omissione, la prova dell’adempimento spetta “al soggetto tenuto ad attivarsi” (Cass., SS.UU., n. 20930/2009); (iv) l’art. 2407, co. 2, c.c., nel testo introdotto dalla l. 35/2025, “non ha natura processuale e non si applica, pertanto, ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore” (Cass. n. 1390/2026).


