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Giurisprudenza

Responsabilità degli amministratori per acquisizione di società non operativa effettuata in assenza di un ragionevole piano industriale-finanziario

12 Aprile 2017

Lucrezia Platè, Legal Intern presso lo studio BonelliErede

Tribunale di Roma, 11 ottobre 2016, n. 18768

Di cosa si parla in questo articolo

La sentenza in esame ha ad oggetto l’esercizio dell’azione risarcitoria ex art. 146 l.f. nei confronti di amministratori di SpA, azione pacificamente esperibile – a parere del Tribunale di Roma – anche dal curatore di società fallita, sia in veste di azione sociale ex art. 2393 c.c., sia in veste di azione spettante ai creditori sociali ex art. 2394 c.c.

Per quanto riguarda l’azione dei creditori sociali, il Tribunale sottolinea come il termine prescrizionale quinquennale ex art. 2949, comma 2, c.c. debba decorrere dal momento in cui si verifichi l’insufficienza del patrimonio sociale, che sia oggettivamente conoscibile da tutti i creditori sociali. Di conseguenza, sarebbe necessario a parere del Tribunale collegare tale decorso non alla commissione dei fatti integranti la contestata responsabilità ovvero dal momento della cessazione dalla carica di amministratore, ma dal momento in cui sia oggettivamente emersa l’insufficienza del patrimonio sociale, momento che potrebbe individuarsi prima o anche dopo la dichiarazione del fallimento. Relativamente all’onere della prova, nel caso di specie il Tribunale ritiene che – sussistendo l’ interesse a far decorrere il prima possibile il termine prescrizionale quinquennale in capo agli amministratori convenuti in giudizio – sarebbe onere di costoro provare che tale insufficienza del patrimonio sociale, oggettivamente conoscibile dai creditori, si sia manifestata e sia divenuta conoscibile prima della dichiarazione di fallimento.

In merito ai fatti contestati nel caso specifico, il Tribunale di Roma individua come condotta distrattiva da parte dell’organo ammistrativo l’operazione di investimento e acquisizione di una società lussemburghese non accompagnata da un piano industriale-finanziario sostenibile a fondamento dell’operazione stessa. Tale configurazione assumerebbe spessore in considerazione dell’emersa mancanza di operatività della società in questione, nonché della totale svalutazione della partecipazione poco più di un anno dopo l’acquisizione della stessa. Tale sindacato da parte del Tribunale è ritenuto compatibile con il principio insidacabilità delle scelte gestorie operate dagli amministratori di società: ciò in quanto la scelta in questione si configurerebbe come palesemente irrazionale ed assunta in assenza di una adeguata e concreta istruttoria, pertanto in un contesto di totale negligenza da parte dell’organo gestorio.

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