Con un comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale, il Consiglio dei Ministri ha reso nota l’approvazione del disegno di legge di revisione della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
Come evidenziato nel comunicato, la riforma modifica in modo significativo l’impianto della responsabilità 231 degli enti, superando la distinzione tra reati commessi da soggetti in posizione apicale e reati commessi da soggetti sottoposti all’altrui direzione e attribuendo alla colpa di organizzazione il ruolo di criterio di imputazione soggettiva dell’illecito.
L’ente risponderà soltanto quando sia accertato il nesso di causalità tra la mancata adozione, o l’inefficace attuazione, di un modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG) idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi e la commissione del reato, con conseguente superamento dell’attuale inversione dell’onere della prova.
Per i reati colposi viene introdotta una presunzione di interesse o vantaggio dell’ente quando dalla violazione delle disposizioni inerenti allo svolgimento dell’attività derivi, in misura apprezzabile, un risparmio di spesa o un incremento della produzione.
Il disegno di legge definisce inoltre il contenuto essenziale del MOG, le modalità della sua adozione e revisione e i criteri per valutarne l’idoneità. I modelli conformi alle linee guida predisposte dalle associazioni rappresentative degli enti si presumono adeguati, salvo motivata valutazione contraria del giudice. In materia di salute e sicurezza sul lavoro, assumono efficacia esimente i modelli adottati sulla base della norma UNI ISO, mentre per le PMI è prevista l’adozione di procedure semplificate mediante decreto del Ministro della giustizia.
Sono ampliate le ipotesi di estinzione dell’illecito, estese ai casi di condotte riparatorie successive al fatto volte a eliminare le carenze del MOG riscontrate dal pubblico ministero.
Per gli illeciti ambientali e tributari l’estinzione è subordinata all’eliminazione delle carenze organizzative e, per i reati tributari, anche all’integrale pagamento delle somme dovute.
La riforma interviene inoltre sul principio di autonomia della responsabilità 231 dell’ente, che sussiste anche quando l’autore del reato, pur identificato, sia dichiarato non punibile per difetto di colpevolezza rispetto alle carenze organizzative dell’ente.
Sul piano processuale vengono rafforzati gli obblighi motivazionali del pubblico ministero, che dovrà indicare specificamente le carenze organizzative nella contestazione dell’illecito e nella richiesta di misure interdittive, a pena di nullità anche del decreto che dispone il giudizio. È inoltre escluso il sequestro preventivo quando l’ente presti un’idonea cauzione, mentre l’archiviazione dovrà essere disposta con decreto motivato del giudice.
Il testo amplia inoltre l’accesso all’applicazione della sanzione su richiesta su richiesta dell’ente, introduce una nuova causa di estinzione dell’illecito in assenza di recidiva entro determinati termini, prevede misure di favore per gli enti di piccole dimensioni nei casi di coincidenza tra autore del reato ed ente e disciplina l’iscrizione nel casellario dei provvedimenti di non punibilità per particolare tenuità del fatto e di estinzione per ravvedimento operoso.
Il disegno di legge conferisce infine al Governo una delega per adottare, entro otto mesi dall’entrata in vigore della legge, un decreto legislativo volto a rivedere il sistema sanzionatorio e il catalogo dei reati presupposto, limitandolo agli illeciti riconducibili alla criminalità d’impresa e riservando le sanzioni interdittive ai reati di maggiore gravità.

