WEBINAR / 15 Ottobre
Conto di base: le nuove aspettative di Vigilanza


Prossime scadenze 30 novembre 2026

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 25/09


WEBINAR / 15 Ottobre
Conto di base: le nuove aspettative di Vigilanza
www.dirittobancario.it
Flash News

Rendicontazione di sostenibilità: regolamenti attuativi di Omnibus I

21 Settembre 2026
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 21 settembre 2026 i Regolamenti delegati (UE) 2026/1560 e (UE) 2026/1563, che attuano il pacchetto Omnibus I in materia di principi di rendicontazione di sostenibilità.

Il primo Regolamento integra la Direttiva 2013/34/UE stabilendo principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario da parte delle imprese protette dal limite per la catena del valore, mentre il secondo modifica il Regolamento delegato (UE) 2023/2772 per quanto riguarda la semplificazione di taluni principi di rendicontazione di sostenibilità.

In tale contesto si ricorda come la Direttiva 2013/34/UE, disciplinante i bilancio d’esercizio, i bilanci consolidati e le relative relazioni di talune tipologie di imprese:

  • all’art. 29 ter, par. 1 co. 1 riconosca alla Commissione UE il potere di adottare atti delegati volti a stabilire i principi di rendicontazione di sostenibilità
  • preveda una specifica disciplina all’art. 29 quater bis, par. 1 per i principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario che le imprese sono tenute a utilizzare per redigere la rendicontazione di sostenibilità.

Il Regolamento delegato (UE) 2026/1560

Con riguardo al Regolamento delegato (UE) 2026/1560, si ricorda come la Direttiva (UE) 2026/470 (parte del pacchetto Omnibus I) abbia modificato la Direttiva 2013/34/UE, riducendo il numero di imprese tenute a comunicare informazioni sulla sostenibilità e semplificando gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità.

Allo scopo di agevolare la comunicazione volontaria di informazioni sulla sostenibilità da parte delle imprese che non ne sarebbero tenute, la Direttiva del 2013 impone alla Commissione di adottare un principio di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario che funga anche da limite per la catena del valore, vietando, ai soggetti che comunicano le informazioni in oggetto, di chiedere alle imprese nella loro catena del valore che non superano un numero medio di 1.000 dipendenti, durante l’esercizio precedente, informazioni in più rispetto a quanto previsto dal principio stesso.

Il Regolamento delegato in oggetto adotta un principio a uso volontario, basato su quello previsto dalla Raccomandazione (UE) 2025/1710 – che dall’entrata in vigore del presente Regolamento cessa di produrre effetti – di cui mantiene la struttura modulare, articolata in un modulo di base e uno onnicomprensivo. Il principio distingue tra informazioni obbligatorie, richieste solo in determinate circostanze, facoltative e specifiche per le informazioni settoriali.

Il limite per la catena del valore deve garantire un equilibrio tra la tutela delle imprese da richieste informative eccessive e la necessità di evitare oneri aggiuntivi per le imprese soggette alla rendicontazione di sostenibilità. Per questo motivo, deve applicarsi esclusivamente alle informazioni essenziali, individuate in un apposito elenco distinto in base alle dimensioni dell’impresa. Le imprese tenute alla rendicontazione devono inoltre richiedere alla propria catena del valore solo le informazioni effettivamente necessarie.

Al fine di garantire un periodo di tempo congruo per prepararsi all’applicazione delle nuove prescrizioni, il nuovo principio volontario di rendicontazione di sostenibilità si applicherà agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2027.

Il presente Regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il Regolamento delegato 2026/1563

Con riguardo al Regolamento delegato (UE) 2026/1563, si ricorda come il Regolamento delegato (UE) 2023/2772 specifichi i principi di rendicontazione di sostenibilità che le imprese sono tenute a utilizzare per redigere la rendicontazione di sostenibilità ai sensi degli artt. 19 bis e 29 bis della Direttiva 2013/34/UE.

Tale Direttiva 2013/34/UE è stata modificata dalla Direttiva (UE) 2026/470 (come detto parte del pacchetto Omnibus I) tramite la riduzione del numero di imprese interessate dagli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e semplificandoli per gli esercizi dal 1° gennaio 2027. Alla luce di tali modifiche, è necessario aggiornare i relativi principi, attraverso:

  • la riduzione delle informazioni richieste
  • una maggiore attenzione ai dati quantitativi rispetto a quelli descrittivi
  • una più netta distinzione tra informazioni obbligatorie e volontarie
  • indicazioni più chiare sul principio di rilevanza
  • una maggiore coerenza con la normativa dell’Unione
  • una più ampia interoperabilità con gli standard globali di rendicontazione di sostenibilità.

E’, inoltre, necessario semplificare alcune disposizioni del Regolamento delegato (UE) 2023/2772, nonché la struttura e la presentazione dei principi di rendicontazione.

La Commissione ha recepito il parere tecnico dell’EFRAG, apportando tuttavia alcune modifiche per garantire maggiore proporzionalità e agevolare l’applicazione dei principi di rendicontazione di sostenibilità. Gli interventi riguardano principalmente:

  • la rilevanza e la valutazione della rilevanza
  • la loro presentazione
  • il livello di aggregazione e disaggregazione
  • la possibilità di omettere alcune informazioni
  • gli effetti finanziari attesi
  • diversi aspetti ambientali e sociali, tra cui emissioni, piani di transizione climatica, microplastiche, emissioni di inquinanti, diritti umani e discriminazioni.

Si è, quindi, reso necessario sostituire i principi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti nell’allegato I del Regolamento delegato (UE) 2023/2772.

Allo scopo di garantire alle imprese un lasso di tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione delle nuove prescrizioni nonché al fine di ridurre al minimo i costi di conformità, il presente Regolamento si applica agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2027.

Per gli esercizi aventi inizio tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, le imprese già soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità possono scegliere se applicare i principi previsti dal Regolamento delegato (UE) 2023/2772, come modificato dal Regolamento (UE) 2025/1416, oppure quelli introdotti dal nuovo Regolamento. In caso di applicazione della disciplina precedente, è inoltre possibile beneficiare di alcune esenzioni previste dalla nuova normativa. Per assicurare trasparenza e comparabilità, le imprese devono specificare nella dichiarazione di sostenibilità quale versione dei principi hanno adottato.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 23 settembre
Nuove linee guida EBA sulla POG dei prodotti bancari


L’inclusione dei fattori ESG e dei rischi di greenwashing nel processo di product governance

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 02/09


WEBINAR / 22 Ottobre
Fideiussioni modello ABI: gli impatti delle Sezioni Unite


Nuovi criteri probatori e presidi operativi nella gestione delle garanzie

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 02/10