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Remunerazioni: modalità e termini di segnalazione dei dati alla BCE

28 Febbraio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Il 29 gennaio il Consiglio direttivo della BCE ha adottato la Decisione BCE/2024/2 sulla segnalazione da parte delle autorità nazionali competenti (ANC) alla Banca centrale europea di informazioni in materia di remunerazioni, divario retributivo di genere, rapporti più elevati approvati e soggetti a remunerazione elevata, ai fini di una loro analisi comparativa.

Ai sensi dell’art. 75, paragrafo 1, della Direttiva n. 2013/36/UE le autorità competenti sono tenute a raccogliere le informazioni fornite dagli enti sul divario retributivo di genere, e devono utilizzare tali informazioni per effettuare un’analisi comparativa delle tendenze e delle prassi di remunerazione.

Le autorità competenti dovrebbero poi fornire alla BCE i dati raccolti con la segnalazione in materia di retribuzioni: l’analisi comparativa consente di individuare le evoluzioni da un anno all’altro e mette in evidenza le differenze tra gruppi o istituti a seconda del luogo in cui hanno sede all’interno dell’Unione.

Per consentire la comparabilità, i dati forniti alla BCE, che riguardano i soggetti vigilati significativi e meno significativi, devono essere coerenti.

Pertanto, per il miglior assolvimento dei compiti della BCE in relazione alle politiche e alle prassi di remunerazione, quest’ultima ha ritenuto necessario precisare ulteriormente le modalità con le quali le ANC trasmettano alla BCE le informazioni ricevute dai soggetti vigilati.

In particolare, nella Decisione in oggetto vengono quindi precisati ulteriormente i formati, la frequenza e la tempistica con i quali tali informazioni devono essere trasmesse, nonché i dettagli dei controlli di qualità dei dati che le ANC dovrebbero effettuare prima di trasmettere le informazioni alla BCE.

La BCE ricorda che gli orientamenti BCE/GL/2022/06 e BCE/GL/2022/08 descrivono già in dettaglio i dati da fornire alle autorità competenti ai fini dell’analisi comparativa di tendenze e prassi di remunerazione, divario retributivo di genere, rapporti più elevati approvati e soggetti a remunerazione elevata (c.d. “high earner“).

Al fine di evitare incongruenze riguardo alle informazioni che le ANC dovrebbero poi trasmettere alla BCE, la decisione in oggetto include quindi i riferimenti a tali orientamenti.

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