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Giurisprudenza

Concordato preventivo e responsabilità per omissione dell’attestatore

25 Marzo 2024

Beatrice Coliva

Corte di Cassazione, Sez. I, 29 dicembre 2023, n. 36401 – Pres. Dott. Ferro, Rel. Dott.ssa Vella.

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 36401, pubblicata il 29 dicembre 2023, la Corte di Cassazione (Pres. Dott. Ferro, Rel. Dott.ssa Vella) si è pronunciata in tema di responsabilità dell’attestatore, che, nell’attestazione di veridicità di cui all’art. 161, terzo comma, l. fall., omette informazioni rilevanti attinenti alla situazione contabile e patrimoniale dell’impresa che presenta una domanda di concordato.  

I Giudici di legittimità hanno rilevato che l’attestazione di veridicità non è un’attività asettica ed astratta, ma è espressamente finalizzata a consentire ai creditori di avere una visione chiara, esaustiva ed affidabile dell’azienda – in modo da comprendere anche l’iter che ha portato l’imprenditore ad interpellarli sulla possibilità di concordare una risoluzione della crisi alternativa al fallimento – oltre che a fornire all’autorità giudiziaria tutti gli elementi necessari per esprimersi adeguatamente dapprima sulla ammissibilità e poi sulla omologabilità della domanda di concordato.

Infatti, l’attestazione deve riguardare anche gli accadimenti preconcorsuali che, causalmente e in relazione logico-temporale prossima alla rappresentazione della crisi offerta dal debitore, hanno determinato la consistenza patrimoniale della proposta concordataria (Cass. 15230/2023). 

Nella vicenda in esame, l’attestatore non aveva rilevato consistenti prelievi da parte dell’imprenditore, a fronte di poste attive meramente fittizie, per le quali – nella successiva fase fallimentare – non erano ipotizzabili azioni recuperatorie o risarcitorie.

Tale omissione informativa ha determinato la carenza di requisiti per l’ammissione alla procedura di concordato.

Pertanto, la Corte, in punto di responsabilità dell’attestatore, ha ribadito il principio secondo cui l’attestatore deve prescindere dall’analizzare la concreta attuabilità di azioni recuperatorie, ma deve fornire informazioni (anche solo) potenzialmente rilevanti per raggiungere l’obiettivo di una effettiva informazione dei creditori, funzionale alla decisione che gli stessi sono chiamati a prendere sulla proposta concordataria.

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