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Regolamenti delegati sugli ESRS e standard volontario

8 Luglio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

La Commissione UE ha adottato due Regolamenti delegati sugli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) semplificati e sullo standard volontario di rendicontazione della sostenibilità.

Sulla semplificazione degli ESRS

In particolare il primo dei regolamenti in oggetto modifica il Regolamento delegato (UE) 2023/2772 per quanto riguarda la semplificazione di determinati standard di rendicontazione in materia di sostenibilità.

In tale contesto si ricorda come gli artt. 19 bis e 29 bis della Direttiva Contabile (Direttiva 2013/34/UE) – come modificata dalla CSRD (Direttiva (UE) 2022/2464) – impongono a determinate imprese di rendere pubbliche le informazioni relative agli impatti, ai rischi e alle opportunità dell’impresa in materia di sostenibilità.

Tali informazioni devono essere riportate in conformità con gli ESRS di cui al Regolamento delegato (UE) 2023/2772 e incluse in una sezione dedicata della relazione sulla gestione individuale o consolidata dell’impresa, a seconda dei casi.

Si ricorda come il considerando 18 del pacchetto Omnibus I (Direttiva (UE) 2026/4704) – che ha ridotto il numero di imprese soggette al campo di applicazione della Direttiva Contabile e semplificando il quadro di rendicontazione sulla sostenibilità – contiene specifico mandato alla Commissione per la modifica degli ESRS invitandola a:

  • eliminare i dati ritenuti meno rilevanti per la rendicontazione di sostenibilità a scopo generale
  • dare priorità ai dati quantitativi rispetto al testo descrittivo
  • distinguere ulteriormente tra dati obbligatori e volontari
  • fornire istruzioni chiare su come applicare il principio di materialità, al fine di garantire che le imprese siano tenute a rendere note solo le informazioni rilevanti e di ridurre il rischio che i fornitori di servizi di verifica incoraggino inavvertitamente le imprese a comunicare informazioni non necessarie o a dedicare risorse eccessive al processo di valutazione della materialità
  • migliorare la coerenza con altri atti legislativi dell’UE
  • tenere conto dell’interoperabilità con gli standard globali di rendicontazione sulla sostenibilità.

La revisione degli attuali ESRS dovrebbe, quindi, chiarire e semplificare la struttura e la presentazione degli standard e apportare ogni altra modifica che possa essere ritenuta necessaria.

In aggiunta, dovrebbero tenere conto delle difficoltà che le imprese potrebbero incontrare nel raccogliere informazioni dagli attori lungo la catena del valore, in particolare da quelli che non sono soggetti agli obblighi di rendicontazione sulla sostenibilità e dai fornitori nei mercati e nelle economie emergenti.

Sullo standard volontario di rendicontazione

L’altro Regolamento delegato adottato dalla Commissione UE integra l’art. 29, par. 1, della Direttiva Contabile stabilendo standard di rendicontazione in materia di sostenibilità destinati all’uso volontario da parte delle imprese protette dal limite massimo della catena del valore.

In particolare, il Regolamento riguarda le informazioni che tali imprese devono fornire relativamente ai propri impatti in materia di sostenibilità e le informazioni necessarie per comprendere in che modo le questioni di sostenibilità influenzano lo sviluppo, la performance e la posizione dell’impresa.

Tali informazioni, si precisa concernono non solo le proprie attività ma anche quelle relative alla propria catena di valore.

Si ricorda come l’art. 29 della Direttiva Contabile conferisca alla Commissione il potere di adottare, tramite atti delegati, standard di rendicontazione sulla sostenibilità ad uso volontario per specifiche categorie di imprese.

Lo standard di rendicontazione sulla sostenibilità ad uso volontario persegue due obiettivi:

  • facilitare la rendicontazione volontaria delle informazioni sulla sostenibilità, fornendo alle imprese non soggette a obblighi di rendicontazione obbligatoria in materia di sostenibilità un quadro semplice e standardizzato
  • affrontare il c.d. effetto a cascata della rendicontazione lungo la catena del valore, limitando le informazioni che possono essere richieste ai fini della rendicontazione sulla sostenibilità alle imprese della catena del valore no soggette a rendicontazione obbligatoria

Ai sensi dell’articolo 29 della citata Direttiva, quindi, gli standard volontari devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • devono basarsi sulla raccomandazione della Commissione (UE) 2025/1710 sullo standard volontario di rendicontazione sulla sostenibilità per le PMI (standard VSME)
  • devono essere proporzionati e pertinenti rispetto alle capacità e alle caratteristiche delle imprese destinatarie, nonché alla portata e alla complessità delle loro attività
  • devono specificare la struttura da utilizzare per presentare tali informazioni sulla sostenibilità.
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