Pubblicato in Gazzetta ufficiale UE il Regolamento delegato (UE) 2025/1140 del 27 febbraio 2025, che integra il MICAR (Regolamento 2023/1114/UE) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione (RTS) sulle registrazioni che i prestatori di servizi cripto devono conservare relativamente a tutti i servizi per le cripto-attività, le attività, gli ordini e le operazioni effettuati.
L’art. 68, par. 9, del MICAR dispone infatti che i prestatori di servizi per le cripto-attività provvedono affinché siano tenute registrazioni di tutti i servizi per le cripto-attività, le attività, gli ordini e le operazioni da essi effettuati.
Le registrazioni dovrebbero essere adattate in particolare al loro tipo di attività e alla gamma di servizi per le cripto-attività, attività, ordini e operazioni che effettuano: registrazioni coerenti e comparabili sono essenziali per consentire alle autorità competenti di espletare le loro funzioni di vigilanza e adottare misure di attuazione.
In particolare le autorità competenti dovrebbero essere in grado di svolgere la stessa analisi su tutti i set di dati delle registrazioni, indipendentemente dal prestatore di servizi per le cripto-attività che ha prodotto la registrazione: i prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero pertanto fornire dettagli coerenti delle registrazioni utilizzando norme uniformi qualora un’autorità competente richieda tali informazioni a norma dell’art. 94 del MICAR.
Il regolamento precisa quindi le norme sulla corretta ed uniforme gestione dei dati da registrare, al fine sfruttare le conoscenze tratte dal MIFIR, garantire norme di comunicazione coerenti in tutto il settore finanziario e ridurre al minimo il relativo onere per i prestatori di servizi per le cripto-attività.