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Giurisprudenza

Regime IVA: legittimo il diverso trattamento tra Stati membri delle medesime operazioni

24 Giugno 2020

Corte di Giustizia UE, Sez. V, 18 giugno 2020, C-276/18 – Pres. Jarukaitis, Rel. Regan

1) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché gli articoli 7, 13 e da 28 a 30 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che l’amministrazione finanziaria di uno Stato membro possa, unilateralmente, assoggettare talune operazioni ad un trattamento fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto diverso da quello in forza del quale sono già state oggetto di imposizione in un altro Stato membro.

2) L’articolo 33 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che, quando i beni venduti da un fornitore stabilito in uno Stato membro ad acquirenti residenti in un altro Stato membro sono spediti a questi ultimi tramite una società proposta da tale fornitore, ma con la quale gli acquirenti sono liberi di instaurare o meno un rapporto contrattuale ai fini di tale invio, detti beni devono essere considerati spediti o trasportati «dal fornitore o per suo conto», qualora il ruolo di detto fornitore sia preponderante quanto all’iniziativa e all’organizzazione delle fasi essenziali della spedizione o del trasporto di tali beni, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare tenendo conto dell’insieme degli elementi della controversia di cui al procedimento principale.

3) Il diritto dell’Unione e, in particolare, la direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che non costituiscono un abuso di diritto operazioni mediante le quali i beni venduti da un fornitore sono inviati agli acquirenti da una società proposta da tale fornitore laddove, da un lato, esista un legame tra detto fornitore e tale società, nel senso che, a prescindere da tale trasporto, detta società si fa carico di talune esigenze logistiche di questo medesimo fornitore, e, dall’altro, tali acquirenti rimangano, ciononostante, liberi di avvalersi di un’altra società o di prelevare le merci personalmente, in quanto tali circostanze non possono incidere sulla constatazione secondo cui il fornitore e la società di trasporti che esso propone sono società indipendenti che conducono, per proprio conto, effettive attività economiche e, per tale ragione, le suddette operazioni non possono essere qualificate come abusive.

 

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