Con la decisione n. 8978 del 14 ottobre 2025 (Pres. P. Sirena, Rel. D. Fulchieri), il Collegio di Roma dell’Arbitro Bancario Finanziario si è pronunciato su un ricorso relativo alla legittimità del recesso unilaterale dal conto corrente esercitato da un intermediario a seguito della mancata cooperazione del correntista nell’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.
Il ricorrente lamentava l’illegittimità del recesso, ritenendo anomala la richiesta della banca di fornire la propria dichiarazione dei redditi e contestando la mancanza di motivazioni esplicite nella comunicazione di chiusura del rapporto.
Sul punto, il Collegio ha richiamato il principio del recesso ad nutum, ribadendo che “la previsione di un obbligo di motivazione è incompatibile con la natura del recesso ad nutum, la cui legittimità non può essere subordinata alla comunicazione delle sottese ragioni al cliente”.
Quanto agli obblighi informativi, l’ABF ha evidenziato che l’intermediario aveva correttamente fornito riscontro alle istanze di chiarimento del cliente, ai sensi della normativa vigente che giustifica la richiesta documentale ai fini dell’antiriciclaggio.
Il comportamento della banca è stato dunque valutato conforme ai principi di correttezza e buona fede.
Con riferimento alle domande accessorie, la decisione ha dichiarato inammissibile la richiesta di sospensione della chiusura del conto poiché presentata tardivamente solo in sede di replica.
Inoltre, l’istanza volta a sanzionare l’intermediario per un presunto danno di 200.000,00 euro è stata respinta, sia in quanto rinunciata dal ricorrente, sia per la legittimità della condotta della banca.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha respinto il ricorso, riaffermando l’orientamento secondo cui il recesso della banca, se esercitato nel rispetto del preavviso e dei doveri di correttezza, non richiede una specifica giustificazione causale comunicata alla controparte.


