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Giurisprudenza

Rapporti tra bancarotta fraudolenta, trust e sequestro conservativo

27 Giugno 2022

Cassazione Penale, Sez. V, 24 giugno 2022, n. 24650 – Pres. Scarlini, Rel. Guardiano

Di cosa si parla in questo articolo

Con Sentenza n. 24650 del 24 giugno 2022 (data udienza 14 marzo 2022), la quinta sezione penale della Corte di Cassazione si è espressa in materia di sequestro conservativo di beni fittiziamente attribuiti ad un trust, ma in realtà riferibili ad un indagato per bancarotta fraudolenta.

In particolare, evidenzia la Cassazione, in ragione della disciplina prevista dall’art. 192 c.p.p., tutte le disposizioni a titolo gratuito (tra cui il trust) realizzate dall’imputato a partire dal momento in cui il reato è stato commesso non sono opponibili al creditore danneggiato dal reato.

Di conseguenza, continua la Cassazione di tali atti può essere dichiarata l’inefficacia in ragione di una presunzione “iuris et de iure” di frode in capo all’autore del reato e del secondario coinvolgimento del terzo beneficiario.

Di conseguenza, il sequestro conservativo può essere disposto – anche se il bene formalmente risulta di un terzo – in forza della presunzione di frode di cui all’art. 192 c.p.

Tale modalità consente di realizzare le finalità previste dall’articolo 316 c.p.p., ossia dell’immobilizzazione del patrimonio del soggetto obbligato e attuare, così, la piena e concreta tutela del danneggiato dal reato per il soddisfacimento del suo credito risarcitorio, in attesa dell’esito dell’azione revocatoria.

In caso contrario, ove non si consenta il sequestro conservativo, il risultato favorevole dell’azione revocatoria potrebbe essere del tutto inutile a fronte di un bene – che solo formalmente non è dell’imputato – non sottoposto a nessun vincolo.

Ciò in quanto, nel caso di specie, si è in presenza di un atto a titolo gratuito, consistente nel conferimento in un trust di una serie di beni, disposto cinque mesi dopo la dichiarazione di fallimento, dunque dopo il perfezionarsi del reato di bancarotta fraudolenta.

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