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Giurisprudenza

Presupposti dell’insider trading secondario e prova presuntiva

24 Giugno 2025

Antonio Di Ciommo – Dottore di Ricerca, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Cass. civ., Sez. II, Ord. 28 maggio 2025, n. 14273 – Pres. M. Falaschi, Rel. R. Giannaccari

Di cosa si parla in questo articolo

Richiamando le precedenti sentenze n. 32829/2023, n. 8782/2020 e n. 24310/2017, la II Sezione civile della Cassazione, con ordinanza n. 14273 del 28 maggio 2025 (Pres. M. Falaschi, Rel. R. Giannaccari), si è espressa in un caso di insider trading secondario, ed ha ribadito i seguenti tre principi di diritto:

  • «i fatti costitutivi del trading secondario di cui all’art. 187-bis, comma 4, TUF sono: il possesso dell’informazione privilegiata, la conoscenza o la conoscibilità con l’ordinaria diligenza del carattere privilegiato dell’informazione, il compimento di operazioni in strumenti finanziari utilizzando l’informazione privilegiata, oppure la comunicazione ad altri dell’informazione privilegiata, al di fuori delle situazioni che legittimano tale comunicazione, o ancora la raccomandazione o l’induzione di altri al compimento di tali operazioni»;
  • «nei procedimenti per insider trading secondario, il giudice deve valutare gli indizi in modo unitario, attraverso una fase analitica in cui si scartano gli elementi privi di rilevanza, ed una fase sintetica in cui gli elementi significativi sono considerati nel loro insieme, a nulla rilevando la diacronicità o la sincronicità di tali elementi»;
  • «il principio praesumptum de praesumpto non admittitur non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c., né a qualsiasi altra norma, cosicché nulla impedisce che il fatto noto, accertato in via presuntiva, possa costituire la premessa di un’ulteriore presunzione idonea a fondare l’accertamento del fatto ignoto».

Nel caso di specie, la CONSOB aveva irrogato sanzioni ai sensi dell’art. 187-bis, comma 4, TUF nei confronti di un privato, ritenuto responsabile di aver utilizzato informazioni privilegiate – ricevute per via informale dalla moglie di un dirigente di una emittente italiana quotata – per acquistare titoli della società il giorno prima dell’annuncio di un’OPA totalitaria da parte di una società estera.

La Corte d’Appello aveva inizialmente annullato la sanzione irrogata dalla Vigilanza, ritenendo insufficiente la prova del passaggio dell’informazione e del nesso tra i contatti e l’operazione.

La S.C. ha cassato la decisione di prime cure, ribadendo che nell’insider trading c.d. “secondario” non è richiesta la prova della fonte dell’informazione e che gli indizi vanno valutati nel loro insieme, senza escludere l’ammissibilità della cosiddetta doppia presunzione.

La S.C. ha perciò accolto il ricorso della Vigilanza e, dopo aver cassato la sentenza di prime cure, ha rinviato alla Corte d’Appello per il giudizio di rinvio.

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