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Post trading e SHRD II: le modifiche al provvedimento Banca d’Italia e Consob

20 Ottobre 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con Provvedimento congiunto del 10 ottobre 2022, Banca d’Italia e Consob hanno modificato il provvedimento unico sul post trading del 13 agosto 2018, recante la «Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata».

Le modifiche si sono rese necessarie per adeguare la normativa italiana alla Direttiva (UE) 2017/828 sull’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti (SHRD 2) e al relativo Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212.

Con le modifiche in oggetto è stata realizzata una complessiva revisione delle disposizioni del Provvedimento Unico sul post-trading in materia di:

  • identificazione degli azionisti;
  • trasmissione delle informazioni e agevolazione dell’esercizio dei diritti degli azionisti in vista di una piena conformazione al dettato europeo.

Inoltre, le modifiche al Provvedimento Unico sul post trading sono volte realizzare un coordinamento della disciplina nazionale con la normativa contenuta nel citato Regolamento 2018/1212 che, pur direttamente applicabile, richiede comunque opportuni adeguamenti nella normativa nazionale.

Sintesi delle modifiche al provvedimento unico sul post trading

Si presenta, di seguito, una sintesi delle principali modifiche apportate nella normativa secondaria italiana.

Innanzitutto, rilevanti modifiche, di carattere più generale, riguardano l’ambito di applicazione della nuova normativa e le modalità tecniche di adempimento degli obblighi previsti dalla Direttiva SHRD II nelle materie illustrate.

Inoltre, sono stati apportati, tra gli altri, gli interventi di seguito indicati:

  • la previsione di una disciplina organica  per l’identificazione degli azionisti. Con l’occasione è stata inoltre oggetto di revisione anche l’identificazione dei titolari di altri strumenti finanziari, non disciplinata nella Direttiva;
  • l’introduzione di una disciplina degli obblighi di trasmissione delle informazioni necessarie per l’esercizio dei diritti dagli emittenti fino all’azionista, per il tramite degli intermediari lungo la catena di detenzione;
  • una rivisitazione del contenuto delle informazioni che gli intermediari devono trasmettere agli emittenti per la comunicazione dei soggetti legittimati a partecipare all’assemblea e a votare.

In connessione con le modifiche apportate con il presente intervento regolamentare, sono stati altresì effettuati alcuni limitati interventi:

  • nell’art. 44 del PU sul post trading sulle comunicazioni connesse alla maggiorazione del diritto di voto;
  • nel Regolamento Emittenti, per modificare alcune disposizioni in materia di criteri di ripartizione dei costi dell’identificazione nonché per realizzare marginali modifiche di fine tuning.
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