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Pignoramento della pensione: indicazioni INPS sui nuovi limiti

7 Aprile 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Con Circolare n. 38 del 03 aprile 2023 l’INPS ha fornito indicazioni applicative circa i nuovi limiti di impignorabilità previsto dall’articolo 545, settimo comma, c.p.c., per il pignoramento presso terzi su pensione.

Tale norma prevede infatti che “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro.“.

Il nuovo limite è stato introdotto in sede di conversione del decreto Aiuti-bis (Legge n. 142 del 21 settembre 2022).

Il precedente limite era stato fissato nella misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà.

Decorrenza del nuovi limiti di pignoramento della pensione

Il nuovo limite di impignorabilità ha efficacia a decorrere dal 22 settembre 2022 sui procedimenti esecutivi “pendenti”, ovvero quelli ex art. 543 c.p.c. per i quali non sia ancora stata notificata all’INPS l’ordinanza di assegnazione.

Non rileva, viceversa, la data di notifica dell’atto di pignoramento.

Ne deriva che il nuovo limite di pignorabilità non si applica alle procedure esecutive in cui già sia avvenuta la notifica dell’ordinanza di assegnazione.

In tale caso l’INPS, quale terzo debitore esecutato, dovrà attenersi alle disposizioni ivi previste.

La notifica dell’ordinanza di assegnazione che sia precedente rispetto all’entrata in vigore del nuovo limite di impignorabilità configura atto perfezionativo del pignoramento presso terzi, anche nel caso in cui tale pignoramento sia in attesa di esecuzione, in forza di procedure esecutive già attive sul trattamento pensionistico.

Applicazione dei nuovi limiti di impignorabilità ai procedimenti esecutivi “pendenti”

Le Strutture decentrate dell’INPS andranno a verificare gli importi accantonati procedendo all’eventuale nuovo calcolo laddove le trattenute cautelari non siano conformi nuovi limiti di pignoramento della pensione a fare data dal rateo di pensione di ottobre 2022.

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