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Passporting procedures per emittenti ART/EMT transfrontalieri

10 Giugno 2026
Di cosa si parla in questo articolo

EBA, con Q&A n. 7168/2024, ha chiarito se gli artt. 146 (per gli enti creditizi) e 48, par. 3 del MiCAR (per gli istituti di moneta elettronica) debbano essere interpretati nel senso che gli enti creditizi e gli istituti di moneta elettronica che emettono ART/EMT su base transfrontaliera siano tenuti a conformarsi al quadro relativo alle procedure per l’esercizio del diritto di stabilimento (“passporting procedures”) stabilito per tali categorie di enti, rispettivamente, dalle Direttive 2013/36/UE (CRD) e 2009/110/CE.

In particolare, il MiCAR non sembra prevedere specifiche “passporting procedures” per gli enti suindicati che emettono ART o EMT su base transfrontaliera. Tuttavia, tali attività sembrano rientrare nelle “passporting procedures” stabilite dai testi settoriali, ovvero:

  • per gli enti creditizi, il titolo V della Direttiva CRD, in quanto l’art. 146 del MiCAR modifica l’allegato I di detta Direttiva, che stabilisce l’elenco delle attività soggette al riconoscimento reciproco, che costituisce la base per le “notifiche di passaporto” come stabilito dal Regolamento (UE) n. 926/2014 della Commissione.
  • per gli istituti di moneta elettronica, la Direttiva 2009/110/CE, con riferimento alla Direttiva (UE) 2015/2366 alla luce dell’art. 48, par. 3 del MiCAR secondo cui “I titoli II e III della direttiva 2009/110/CE si applicano ai token di moneta elettronica, salvo diversamente specificato nel presente titolo”. Alla luce del fatto che nessuna disposizione del MICAR stabilisce i requisiti in materia di esercizio del diritto di stabilimento per gli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica, si applica il quadro normativo in materia di “passaporto” (che regolamenta l’esercizio del diritto di stabilimento) previsto dalle direttive sopra menzionate.

EBA, nella risposta alla questione posta, precisa come effettivamente gli artt. 146 e 48, par. 3 del MiCAR debbano essere interpretati nel senso che gli enti creditizi e gli istituti di moneta elettronica che emettono ART/EMT su base transfrontaliera sono tenuti a conformarsi al quadro di passaporto esistente stabilito per queste categorie di enti, segnatamente dalle Direttive 2013/36/UE e 2009/110/CE.

Più specificamente:

  • per quanto riguarda gli enti creditizi, l’art. 146 del MiCAR, che modifica l’allegato I della Direttiva CRD, aggiunge esplicitamente l’attività consistente nell’“emissione di moneta elettronica, compresi i token di moneta elettronica ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 7, del regolamento (UE) 2023/1114” all’elenco delle attività soggette al riconoscimento reciproco ai sensi della CRD. Ciò richiede che qualsiasi ente creditizio che emetta ART o EMT si conformi alla “passporting procedure”, ai sensi di tale Direttiva e alle notifiche di passaporto stabilite dal Regolamento (UE) n. 926/2014.
  • per quanto riguarda gli istituti di moneta elettronica, alla luce dell’art. 48 par. 3 del MiCAR e in assenza di una disposizione specifica al riguardo, la “passporting procedure” stabilita all’art. 3 par. 4 della Direttiva 2009/110/CE è applicabile agli istituti di moneta elettronica che emettono token di moneta elettronica.
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