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Giurisprudenza

Pagamenti non autorizzati e concorso di responsabilità della banca

31 Luglio 2026

Angela Galato, Assegnista di ricerca in Diritto dell’Economia, Università Magna Graecia di Catanzaro

ABF Roma, 26 febbraio 2026, n. 1796 – Pres. Sirena, Rel. Mastrorosa

Di cosa si parla in questo articolo

Con la decisione n. 1796 del 26 febbraio 2026, il Collegio di Roma dell’ABF (Pres. Sirena, Rel. Mastrorosa) si è pronunciato in materia di pagamenti non autorizzati e fraudolentemente eseguiti da terzi tramite applicazione bancaria, affermando che, qualora il cliente gestisca con negligenza lo strumento di pagamento e l’intermediario ometta di predisporre adeguati sistemi di monitoraggio e di blocco delle operazioni manifestamente anomale, entrambi rispondono del danno in via concorsuale.

In estrema sintesi, la decisione si incentra su due questioni: i) se le modalità con cui è stata realizzata la truffa siano tali da escludere o limitare la responsabilità del cliente per l’esecuzione delle operazioni di pagamento non autorizzate; ii) se l’intermediario risponda del danno per non avere adottato sistemi di sicurezza e di controllo idonei a intercettare e bloccare transazioni che esulano la normale operatività del cliente, anche qualora quest’ultimo abbia tenuto una condotta negligente nella gestione dello strumento di pagamento.

Nel caso di specie, il ricorrente disconosceva due bonifici ordinati tramite dispositivo mobile, sostenendone la fraudolenta esecuzione da parte di un terzo. A sostegno della domanda produceva la denuncia sporta alle autorità, dalla quale emergeva che il truffatore, entrato nell’abitazione del ricorrente con il suo stesso consenso, si era impossessato del telefono cellulare, privo di codice di sblocco, della SIM e delle credenziali utili per accedere all’applicazione bancaria, approfittando dello stato di profondo sonno della vittima, verosimilmente provocato dalla somministrazione di qualche sostanza.

Deduceva che l’intermediario, pur avendo rilevato l’anomalia delle operazioni attraverso il consulente finanziario, non avrebbe approntato sistemi di controllo e presidi di sicurezza idonei a impedire le attività sospette. Chiedeva, dunque, di accertare la responsabilità dell’intermediario e di condannarlo al rimborso delle somme corrispondenti ai bonifici disconosciuti.

L’intermediario eccepiva, per contro, che l’esecuzione dei pagamenti era stata correttamente autorizzata mediante l’impiego delle credenziali personali del cliente e dei meccanismi di autenticazione forte previsti dalla PSD2. Attribuiva l’accaduto alla grave negligenza del ricorrente, il quale, con la propria condotta, aveva consentito al terzo di entrare in possesso del dispositivo e dei dati necessari per operare tramite l’applicazione bancaria.

Escludeva, inoltre, di essere gravato da un obbligo di monitoraggio in tempo reale delle operazioni effettuate tramite l’app, concludendo per il rigetto del ricorso.

Sulla prima questione il Collegio, dopo avere chiarito che la controversia ricade nell’ambito applicativo della direttiva 2015/2366/UE (PSD2), ribadisce che la colpa grave dell’utilizzatore deve essere esclusa quando questi sia stato violentemente spogliato dello strumento di pagamento e delle relative credenziali (Collegio di Roma, decisione n. 2476/23).

Osserva, inoltre, che la giurisprudenza penale di legittimità qualifica l’induzione dello stato di incapacità mediante somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti come circostanza aggravante del delitto di rapina (Cass. pen., sez. IV, 17 marzo 2021, n. 11734; Cass. pen., sez. II, 18 maggio 2018, n. 41005). 

Nondimeno, valorizzando la ricostruzione dei fatti e richiamando un precedente conforme (Collegio di Roma, decisione n. 18934/2019), ravvisa una condotta negligente del cliente nella gestione del mezzo di pagamento, ritenendo che il comportamento tenuto abbia determinato il sorgere di una responsabilità concorrente.

Sulla seconda questione il Collegio, evidenziando la marcata anomalia dell’attività eseguita rispetto all’ordinaria operatività del cliente, accerta la responsabilità dell’intermediario per non aver impedito l’esecuzione delle operazioni sospette (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 12589 del 5 dicembre 2024).

L’Arbitro ha parzialmente accolto il ricorso, condannando l’intermediario al pagamento della somma, determinata in via equitativa, di euro 5.500,00, oltre le spese della procedura.

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