WEBINAR / 22 Maggio
Concessione abusiva di credito: nuove criticità, prevenzione e tutela


Mancata valutazione del merito creditizio, nullità e irripetibilità del finanziamento alla luce della Cassazione (n. 7134/2026)

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 30/04


WEBINAR / 22 Maggio
Concessione abusiva di credito: nuove criticità, prevenzione e tutela
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Pagamenti anomali, obblighi di protezione e responsabilità della banca

17 Aprile 2026

Edoardo Cecchinato, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

ABF Milano, 5 dicembre 2025, n. 10672 – Pres. A. Tina, Rel. D.D. Abate

Di cosa si parla in questo articolo

Il Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario, con decisione n. 10672 del 5 dicembre 2025 (Pres. A. Tina, Rel. D.D. Abate) – in tema di pagamenti anomali eseguiti dal cliente vittima di frode, a mezzo bonifici istantanei – si è pronunciato sulla responsabilità della banca nei confronti del cliente per aver dato corso ad ordini di pagamento caratterizzati da numerosi indici di anomalia.

Nel caso di specie, il ricorrente chiedeva il rimborso dei pagamenti che lui stesso (dal proprio conto personale e da quello aziendale) aveva effettuato ad un terzo che lo aveva raggirato prima via messaggio e poi via telefono. Più precisamente, il ricorrente affermava di avere ricevuto un SMS civetta in cui gli veniva segnalata un’operazione di pagamento sul suo conto che, invero, egli non aveva autorizzato.

Il ricorrente, quindi, contattava il recapito telefonico indicato nel messaggio e seguiva le istruzioni di un sedicente funzionario della Polizia postale che lo induceva a disporre diversi bonifici a proprio favore.

Preliminarmente, l’Arbitro ha ribadito l’orientamento secondo cui “quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore (con inserimento della disposizione di pagamento e di tutti i fattori di autenticazione), l’operazione stessa deve considerarsi autorizzata; pertanto, non viene in rilievo il regime di responsabilità per le operazioni di pagamento non autorizzate di cui alla direttiva 2015/2366/UE e al d.lgs. n. 11/2010″.

L’Arbitro, quindi, ha rilevato che rientrano nel perimetro di questa fattispecie le operazioni come quella in esame, ossia quelle “eseguite dal pagatore seguendo le indicazioni del frodatore, senza la consapevolezza di disporre una transazione (ad esempio, le c.d. operazioni “sotto dettatura”)”.

Conseguentemente, il Collegio ha ritenuto di non dover procedere alla verifica della corretta esecuzione e autenticazione delle operazioni contestate ai sensi degli artt. 10 ss. del d.lgs. n. 11/2010. 

Ciononostante, fermo restando che in caso di operazioni compiute direttamente dal cliente l’intermediario è esonerato dalla prova di autenticazione e non è configurabile una responsabilità oggettiva a suo carico, l’Arbitro può comunque rilevare una responsabilità concorrente dell’intermediario “secondo le norme di diritto comune, qualora emerga dalla documentazione in atti un apporto causale dell’intermediario alla frode”

Nel caso di specie, il cliente aveva contestato la mancata attivazione da parte dell’intermediario delle procedure di monitoraggio e di blocco delle operazioni, caratterizzate da numerosi indici di anomalia: (i) dal 1° gennaio 2025 e fino alla data della frode, il 6 maggio 2025, sugli estratti conto del ricorrente non risultavano bonifici del tipo “istantaneo” quali quelli oggetto della frode; (ii) nello stesso periodo, non figuravano bonifici per importi elevati e a favore di beneficiari sconosciuti, eseguiti tra l’altro in rapida successione, come quelli contestati; (iii) dagli estratti conto, poi, emergeva la presenza di bonifici dell’importo massimo sino a circa 2.000 euro per il pagamento di stipendi a dipendenti.

Analogamente, con riferimento ai pagamenti riferiti a fatture, nei tre mesi antecedenti la truffa figurava un solo bonifico per importo significativo di poco più di 4.000 euro. Quindi, operazioni significativamente diverse rispetto alle sei contestate che si aggiravano intorno ai 50.000 euro complessivi.

Alla luce di tali elementi, il Collegio meneghino ha ravvisato “una responsabilità concorrente dell’intermediario, in considerazione degli obblighi di protezione gravanti sull’intermediario stesso ai sensi dell’art. 1375 c.c., che impongono l’adozione di misure idonee a monitorare l’utilizzo degli strumenti di pagamento dei clienti e a prevenire truffe a danno di questi ultimi”.

Da tali indizi di operatività anomala, secondo il Collegio, si sarebbe potuta evincere “un’operatività non in linea con quella del ricorrente, che l’intermediario avrebbe potuto intercettare con l’adozione di adeguati presidi automatici di sicurezza, i quali avrebbero potuto consentire il blocco anche solo di alcune delle operazioni anomale”

In conclusione, l’Arbitro ha riconosciuto un concorso di colpa dell’intermediario e lo ha quantificato in via equitativa in un terzo dell’importo oggetto di frode.

Conseguentemente, il ricorso è stato accolto parzialmente e l’intermediario è stato condannato a rifondere parte dell’importo al cliente.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 23 Aprile
Trasparenza retributiva: l’attuazione della Direttiva Pay transparency


Profili di processo, di governance e contrattuali

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 01/04


WEBINAR / 7 Maggio
I contratti di Outsourcing


Best practices e clausole contrattuali: contenuto e tecniche di redazione

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 15/04

Iscriviti alla nostra Newsletter