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IVA

Outsourcing di operazioni bancarie, finanziarie e assicurative: chiarimenti AE sulla disciplina IVA

27 Dicembre 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Con risposta n. 842 del 21 dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento ai fini IVA dei servizi forniti in outsourcing per la realizzazione di operazioni bancarie, finanziarie e assicurative.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato come:

  • in relazione ai servizi di home banking e mobile banking, il servizio di “virtual banking” è esente solo se utilizzato in via esclusiva per effettuare operazioni esenti ex articolo 10, inoltre le “funzioni on line” del servizio di remote banking che sottendono prestazioni distinte da quelle ordinariamente rese dalla Banca, e se tra le medesime ricorre un rapporto di accessorietà e completamento ( in quanto le prime, consentendone la smaterializzazione, rendono possibile l’esecuzione delle operazioni bancarie richieste dal cliente ed entrambe le operazioni vengono rese da un unico soggetto nei confronti del medesimo destinatario cliente), i corrispettivi afferenti tali funzioni possono fruire del medesimo trattamento di esenzione IVA, di cui all’art. 10, n. 1) del D.P.R. n. 633 del 1972, riservato alle operazioni bancarie esenti effettuate dal soggetto istante in via principale.
  • in relazione ai servizi di assicurazione, riassicurazione e di vitalizio, le attività di back-office (accettazione delle domande di assicurazione, emissione, amministrazione e cessazione delle polizze, trasmissione di informazioni alle società di assicurazioni) svolte da una società nei confronti di una compagnia di assicurazioni non possono essere considerate intermediazioni assicurative e quindi esenti IVA, ma devono essere assoggettate ad imposta, trattandosi di prestazioni generiche;
  • con riferimento alle prestazioni di servizi relativi ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merce, nel rilevare che tali operazioni possono fruire del regime di esenzione di cui all’art. 10, primo comma, n. 4) del D.P.R. n. 633 del 1972, se riguardano la negoziazione, sono assoggettate ad imposta se concernono la custodia e l’amministrazione degli stessi.
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