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Orientamenti di vigilanza Banca d’Italia-Consob in materia di SIS

13 Aprile 2026
Di cosa si parla in questo articolo

Banca d’Italia e Consob hanno aggiornato gli Orientamenti di vigilanza in materia di Società di Investimento Semplice (SIS), in considerazione del sesto aggiornamento di Banca d’Italia del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (provvedimento del 23 marzo 2026).

L’art. 27 del D.L. 34/2019, ha modificato il TUF per disciplinare le Società di investimento semplice (SiS), ovvero i gestori di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che, in relazione alle loro ridotte dimensioni e complessità, rientrano nell’ambito di applicazione del regime semplificato per i gestori sotto soglia previsto dalla Direttiva AIFMD.

L’art. 1, c. 1 definisce la SiS come il FIA italiano, costituito in forma di società di investimento a capitale fisso (SICAF), riservato o non riservato a investitori professionali, che gestisce direttamente il proprio patrimonio e rispetta le seguenti condizioni:

  • il patrimonio netto non eccede 50 milioni di euro
  • l’oggetto esclusivo della società consiste nell’investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati di cui all’art. 2 par. 1, lett. f), primo alinea, del Regolamento (UE) 2017/1129 che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell’attività, in deroga all’art. 35-bis, c. 1, lett. f), del TUF
  • non ricorre alla leva finanziaria
  • dispone di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall’art. 2327 C.c., in deroga all’articolo 35-bis, c. 1, lett. c), del TUF.

L’art. 35-undecies, c. 1-bis, 1-ter e 1-quater, del TUF specifica che tali gestori:

  • non applicano le disposizioni attuative dell’art. 6, c. 1, 2 e 2-bis, del TUF
  • sono tenuti a dotarsi di un sistema di governo e controllo adeguato ad assicurare la sana e prudente gestione delle stesse e l’osservanza delle disposizioni applicabili
  • hanno l’obbligo di stipulare un’assicurazione sulla responsabilità civile professionale adeguata.

Per favorire l’uniforme e corretta applicazione della nuova disciplina, la comunicazione Banca d’Italia e Consob quindi, in sintesi:

  • declina le principali disposizioni applicabili alle SiS nel paragrafo 2
  • definisce alcuni orientamenti di vigilanza, che rappresentano le aspettative di Banca d’Italia e Consob sulle modalità con cui le SiS dovranno uniformarsi alla nuova disciplina, nel paragrafo 3.

Gli Orientamenti di vigilanza non sono obbligatori: le SiS possono comunicare a Banca d’Italia in fase di autorizzazione e, successivamente, a Banca d’Italia e a Consob, nell’ambito dell’informativa resa su base periodica con la relazione sulla struttura organizzativa, l’intenzione di adottare misure diverse da quelle indicate negli Orientamenti per rispettare la disciplina loro applicabile.

Resta fermo in ogni caso il potere di Banca d’Italia di verificare nel continuo, in base a tutte le informazioni di cui dispone, la permanenza delle condizioni previste per il rilascio dell’autorizzazione: le SiS, infatti, al superamento della soglia di patrimonio netto prevista dal TUF, per poter continuare a operare dovranno chiedere l’autorizzazione come gestore sotto soglia (se la SiS è riservata) oppure come SICAF ordinaria (se la SiS non è riservata).

In tale contesto, si precisa che si applicano le disposizioni del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, 6° aggiornamento, Titolo III, Capitolo I, Sezione III-bis.

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