Il Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario, con decisione n. 5833 del 16 giugno 2025 (Pres. A. Tina, Rel. L. Modica), ha ricordato come vi debba essere sostanziale omogeneità tra il contenuto del reclamo presentato nei confronti di un intermediario ed il contenuto del successivo ricorso promosso dinnanzi all’ABF.
Come prescritto anche dalle stesse disposizioni sul funzionamento dell’ABF (sez. VI, § 1), il collegio milanese ha ricordato che il ricorso “deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo”.
Più precisamente, secondo l’Arbitro, il ricorso deve “esibire una tendenziale identità rispetto alle richieste formulate con il reclamo e contenere i medesimi elementi, di fatto e di diritto”.
Infatti, “solo la simmetria tra reclamo e ricorso garantisce che l’intermediario sia stato posto preventivamente a conoscenza della lagnanza del cliente e quindi nella possibilità concreta di risolvere bonariamente la questione insorta”.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva presentato reclamo nei confronti dell’intermediario lamentando che, per ottenere un prestito, era stato obbligato a sottoscrivere una polizza assicurativa, il cui costo non era stato considerato ai fini del calcolo del TAEG.
Diversamente, in sede di ricorso, il cliente introduceva un’ulteriore deduzione difensiva intorno alla difformità dal TAEG effettivo, affermando che, anche a voler considerare facoltativa la polizza assicurativa, il TAEG sarebbe stato comunque superiore a quello indicato nel contratto.
Il Collegio, quindi, ha dichiarato il ricorso inammissibile.

