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Giurisprudenza

Omesso versamento IVA: il processo penale dell’amministrore successivo alla sanzione alla società non viola il ne bis in idem

29 Giugno 2018

Luca D’Agostino, Dottorando LUISS Guido Carli

Cassazione Penale, Sez. III, 27 febbraio 2018 n. 20421 – Pres. Andreazza, Rel. Di Stasi

Di cosa si parla in questo articolo

Il legale rappresentante di una società per azioni, imputato del reato previsto dall’art. 2 del L. Lgs 74/2000, ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna resa in appello, deducendo erronea applicazione dell’art. 649 c.p.p. e violazione del principio del ne bis in idem di cui all’art. 4 del protocollo n. 7 della CEDU e dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, come interpretato dalla Corte EDU e dalla giurisprudenza costituzionale, in quanto i fatti contestati nel presente procedimento erano già stati oggetto di intervento punitivo in sede amministrativa.

Nel dichiarare manifestamente infondato tale motivo di ricorso, la Corte richiama la giurisprudenza della Corte di Strasburgo (Corte EDU, sentenza del 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia, ric. n. 24130/11 e 29758/11) secondo cui «non viola il ne bis in idem convenzionale la celebrazione di un processo penale, e l’irrogazione della relativa sanzione, nei confronti di chi sia già stato sanzionato in via definitiva dall’amministrazione tributaria con una sovrattassa, purché sussista tra i due procedimenti una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta».

Inoltre, evidenziando come nelle vicende oggetto d’esame il procedimento penale risultasse instaurato contro la persona fisica autrice del reato, mentre la sanzione amministrativa era stata irrogata contro la società a seguito del definitivo accertamento della violazione tributaria per omesso versamento dell’Iva, la Corte esclude in radice la configurabilità di una violazione del principio di ne bis in idem, richiamando la decisione della Corte Strasburgo (sentenza 20 maggio 2014, Pirttimaki c. Finlandia) ove si esclude espressamente che la violazione del principio di ne bis idem nel caso di sanzioni indirizzate a persone, fisiche o giuridiche, giuridicamente distinte in quanto «l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che consente di avviare procedimenti penali per omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto dopo l’irrogazione di una sanzione tributaria definitiva per i medesimi fatti, qualora tale sanzione sia stata inflitta ad una società dotata di personalità giuridica, mentre detti procedimenti penali sono stati avviati nei confronti di una persona fisica».

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