OIC (Organismo Italiano di Contabilità) ha pubblicato il testo definitivo del Documento Interpretativo n. 12, che chiarisce gli aspetti contabili connessi alla valutazione dei titoli non immobilizzati iscritti in bilancio per gli esercizi 2025 e 2026.
In particolare, il documento interpreta i commi 65, 66 e 67 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) che concede alle imprese la facoltà di valutare i titoli iscritti nell’attivo circolante in base al loro valore di iscrizione, anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.
Più nel dettaglio:
- il comma 65 dell’art. 1 prevede che: “I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole”: la norma concede la facoltà di derogare al criterio di valutazione previsto dall’art. 2426 C.c. per i titoli iscritti nell’attivo circolante ed ha carattere transitorio
- il comma 66 prevede che: “Le imprese che si avvalgono della facoltà di cui al comma 65 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi”
- il comma 67 prevede che “le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 65 e 66 sono stabilite dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni con proprio regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le suddette disposizioni previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo”.
OIC precisa che la legge non introduce alcuna novità sotto il profilo tecnico-contabile rispetto alla precedente normativa del 2022: resta quindi inalterata la disciplina contabile declinata nel Documento Interpretativo 11 emesso da OIC nel 2022 (e nei successivi aggiornamenti).
Tuttavia, a seguito dei commenti ricevuti in consultazione, OIC ha chiesto alle società, con il presente documento interpretativo, di indicare, nella nota integrativa, l’effetto prodotto dall’applicazione di tale facoltà sul risultato dell’esercizio, ovvero:
- le modalità con cui si sono avvalse della deroga, indicando i criteri seguiti per l’individuazione dei titoli oggetto di deroga
- la differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio ed il relativo valore desumibile dall’andamento del mercato e le motivazioni per cui hanno ritenuto la perdita temporanea
- l’effetto prodotto dall’applicazione della deroga sul risultato d’esercizio.


