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Obblighi di segnalazione dei GEFIA alle autorità competenti: le nuove linee guida ESMA

2 Ottobre 2013
Di cosa si parla in questo articolo

L’ESMA ha pubblico le proprie linee guida finali sugli obblighi di segnalazione per i gestori di fondi di investimento alternativi (Guidelines on reporting obligations under Articles 3(3)(d) and 24(1), (2) and (4) of the AIFMD –  ESMA/2013/1339).

Sul punto si ricorda come l’articolo 3(3)(d) della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi (c.d. Direttiva AIFM), prevede che gli Stati membri provvedono affinché i GEFIA (gestori di fondi di investimento alternativi) forniscano periodicamente alle autorità competenti del loro Stato membro d’origine informazioni sui principali strumenti in cui negoziano e sulle principali esposizioni e più importanti concentrazioni dei FIA (fondi di investimento alternativi) che gestiscono al fine di consentire alle autorità competenti di monitorare efficacemente il rischio sistemico.

Con le presenti linee guida l’ESMA fornisce alcuni chiarimenti sulle citate disposizioni AIFMD in materia di obblighi di segnalazione, con particolare riguardo alle informazioni che i GEFIA devono riferire alle autorità competenti, alla loro tempistica, nonché alle procedure da seguire.

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