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Obblighi di risk retention nelle cartolarizzazioni

18 Ottobre 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 18 ottobre 2023 i nuovi RTS al Regolamento cartolarizzazioni per quanto riguarda gli obblighi di risk retention.

In particolare, è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2023/2175 che integra il Regolamento (UE) 2017/2402 sulle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione (RTS) che precisano in maniera più particolareggiata gli obblighi di mantenimento del rischio (risk retention) per cedenti, promotori, prestatori originari e gestori.

L’articolo 6, paragrafo 7, del Regolamento cartolarizzazioni prevede la possibilità per la Commissione di emanare ad integrazione norme tecniche di regolamentazione che precisano in maniera più particolareggiata l’obbligo di risk retention, per quanto riguarda:

  1. le modalità di mantenimento del rischio, compreso l’adempimento sotto forma di mantenimento sintetico o potenziale;
  2. la misurazione del livello di mantenimento;
  3. il divieto di copertura o di vendita dell’interesse mantenuto;
  4. le condizioni del mantenimento su base consolidata;
  5. le condizioni per l’esenzione delle operazioni basate su un indice chiaro, trasparente e accessibile;
  6. le modalità di mantenimento del rischio nel caso delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate;
  7. l’impatto delle commissioni sull’interesse economico netto rilevante effettivo pagate al soggetto che lo mantiene.

I presenti RTS disciplinano in particolare i seguenti profili:

  • adempimento dell’obbligo di mantenimento tramite una forma sintetica o potenziale di mantenimento;
  • mantenimento equivalente a una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale di ciascun segmento ceduto o trasferito agli investitori;
  • mantenimento dell’interesse del cedente in una cartolarizzazione rotativa o cartolarizzazione di esposizioni rotative;
  • mantenimento di esposizioni scelte casualmente, equivalenti a una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate;
  • mantenimento del segmento prime perdite;
  • mantenimento di un’esposizione che copre le prime perdite non inferiore al 5 % di ciascuna esposizione cartolarizzata;
  • applicazione delle opzioni di mantenimento alle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate tradizionali;
  • misura del livello di mantenimento;
  • misura dell’interesse economico netto rilevante da mantenere per le esposizioni sotto forma di importi utilizzati e non utilizzati delle linee di credito;
  • divieto di copertura o vendita dell’interesse mantenuto;
  • operazioni alle quali non si applica l’obbligo di mantenimento;
  • mantenimento su base consolidata;
  • obblighi concernenti l’attribuzione dei flussi di cassa e delle perdite all’interesse mantenuto e le commissioni da corrispondere al soggetto che mantiene l’interesse;
  • rispetto dell’obbligo di mantenimento nelle cartolarizzazioni di strumenti di debito di propria emissione;
  • obbligo di mantenimento nelle ricartolarizzazioni;
  • attività trasferite alla SSPE;
  • requisito in materia di esperienza per il gestore delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate tradizionali.
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