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Nuove Istruzioni Banca d’Italia per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli Intermediari finanziari

14 Marzo 2012
Di cosa si parla in questo articolo

Banca d’Italia ha pubblicato le nuove Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli Intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, degli Istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM.

Le nuove Istruzioni sostituiscono integralmente quelle allegate al Regolamento del 14 febbraio 2006 (“Istruzioni per la redazione dei bilanci degli Intermediari finanziari iscritti nell’Elenco speciale, degli Istituti di moneta elettronica (IMEL), delle Società di gestione del risparmio (SGR) e delle Società di intermediazione mobiliare (SIM)”).

Per quanto attiene l’entrata in vigore, le nuove Istruzioni si applicano in generale a partire dal bilancio relativo all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2011. Nell’ipotesi in cui gli intermediari, limitatamente ai bilanci e ai rendiconti riferiti all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2011, incontrino difficoltà a produrre le nuove informazioni standardizzate di nota integrativa, possono comunque fornire in sostituzione un’informativa in forma non tabellare che soddisfi comunque la sostanza dei dati richiesti.

Sono previsti dei diversi termini per gli Istituti di pagamento ed agli IMEL, ed in particolare:

– gli Istituti di pagamento “puri” applicano le nuove Istruzioni a partire dal bilancio relativo all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2012;

– gli Istituti di pagamento e gli IMEL “ibridi finanziari” applicano le nuove istruzioni relative all’operatività in strumenti di pagamento e moneta elettronica a partire dai bilanci e dai rendiconti del patrimonio destinato riferiti all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2012;

– gli Istituti di pagamento e gli IMEL “ibridi non finanziari” applicano le nuove istruzioni relative all’operatività in strumenti di pagamento e moneta elettronica a partire dai rendiconti del patrimonio destinato riferiti all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2012.

Resta salva la possibilità per gli Istituti di pagamento e gli IMEL di applicare anticipatamente le nuove Istruzioni nel bilancio e nel rendiconto del patrimonio destinato relativo all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2011.

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