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Nuova Sabatini Ter: le FAQ del MISE

21 Marzo 2016
Di cosa si parla in questo articolo

Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato sul proprio sito internet le FAQ relative alla nuova disciplina per la concessione ed erogazione del contributo in relazione a finanziamenti bancari per l’acquisto di beni strumentali (c.d. Nuova Sabatini Ter) previsti dal decreto interministeriale 25 gennaio 2016 (cfr. contenuti correlati).

Di seguito si riportano espressamente le nuove FAQ pubblicate dal MISE.

Da quando decorrono i nuovi termini per la dichiarazione di ultimazione dell’investimento e per la richiesta di erogazione della prima quota di contributo previsti dal DM 25.01.2016? Tali termini sono retroattivi per le iniziative per le quali alla data di pubblicazione del Decreto sia già stato adottato il provvedimento di concessione del contributo?

I nuovi termini stabiliti dal DM 25.01.2016 non sono retroattivi, ma decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, ovvero 10 marzo 2016. Pertanto per un’impresa che avesse ultimato l’investimento prima del 10 marzo 2016, la decorrenza dei termini è:

  1. se alla data del 10 marzo 2016 è già trascorso il termine massimo di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento senza aver dichiarato l’ultimazione dell’investimento, i 60 giorni per la trasmissione della dichiarazione di ultimazione ed i 120 giorni per la presentazione della richiesta di erogazione si conteggiano a partire dal 10 marzo 2016;
  2. se alla data del 10 marzo 2016 è già trascorso il termine massimo di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento e l’impresa ha presentato la dichiarazione di ultimazione, ma non ancora la richiesta di erogazione, i 120 giorni per la presentazione della richiesta di erogazione si conteggiano a partire dal 10 marzo 2016;
  3. se alla data del 10 marzo 2016 non è ancora trascorso il termine massimo di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento, i 60 giorni per la trasmissione della dichiarazione di ultimazione ed i 120 giorni per la presentazione della richiesta di erogazione decorrono dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento (entro 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento).

Cosa accade se il fornitore concede all’impresa beneficiaria una dilazione di pagamento superiore a 120 giorni?

Poiché la richiesta di erogazione della prima quota di contributo può essere presentata solo successivamente al pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, è opportuno che l’impresa regoli i pagamenti con il fornitore in modo tale da rispettare la tempistica di trasmissione della richiesta entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento (entro 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento).

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