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Giurisprudenza

Nessuna valutazione sull’inerenza per la deduzione degli interessi passivi

22 Luglio 2020

Natascia Ubaldino

Cassazione Civile, Sez. V, 27 febbraio 2020, n. 5332 – Pres. Virigilio, Rel. Mucci

Di cosa si parla in questo articolo

Ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, comma 5 (già art. 75), ed a differenza della precedente normativa contenuta nel D.P.R. 20 settembre 1973, n. 597, art. 74, gli interessi passivi sono sempre deducibili, entro i limiti della disciplina specifica (art. 96 TUIR), senza che sia necessario operare alcun giudizio di inerenza.

Una S.R.L. veniva raggiunta da un avviso di accertamento con il quale, tra gli altri addebiti, le veniva contestata la deduzione di interessi passivi derivanti da un mutuo acceso presso una banca a favore di una S.P.A. facente capo ai medesi soci.

Impugnato l’atto impositivo, dopo un primo giudizio favorevole alla contribuente, quest’ultima risultava soccombente in appello, dove la CTR competente, in accoglimento delle argomentazioni formulate dall’Ufficio, giudicava indeducibili gli oneri sostenuti a titolo di interessi passivi sul mutuo contratto, in quanto costi non inerenti e non correlati alla gestione d’impresa, relativa ad attività non afferenti all’erogazione di prestiti o finanziamenti.

Presentato ricorso in Cassazione la ricorrente si doleva della violazione e falsa applicazione dell’articolo 109, comma quinto del TUIR, quanto proprio agli interessi passivi sostenuti a seguito della stipula del mutuo.

 Con l’ordinanza in analisi il Collegio ha confermato il proprio orientamento sul tema del requisito dell’inerenza per gli interessi passivi (ex multis Sez. 5, 14 maggio 2014, n. 10501; Sez. 5, 3 febbraio 2010, n. 2440).

La Corte ha infatti ricordato che, a differenza dell’art. 74 comma 2 del DPR 597/1973, in cui non vi era alcuna distinzione quanto ai requisiti per la deducibilità tra gli interessi passivi e gli altri costi ed oneri, l’art 109, comma quinto dell’odierno TUIR ( identicamente all’articolo 75, comma quinto vigente ratione temporis) prevede un trattamento differenziato per gli interessi passivi specificando che: “Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito”.

Da ciò deriva, conclude la Corte, che il diritto alla deducibilità degli interessi passivi è riconosciuto sempre, senza alcun giudizio sull’inerenza, anche se nei limiti della disciplina specifica di cui all’art. 96 TUIR. Non rileva quindi la mancata pertinenza alla gestione d’impresa, come invece era stato contestato dall’Agenzia delle Entrate e confermato dalla CTR, solo perché l’attività della S.R.L è completamente estranea a quella relativa all’erogazione di mutui (nel caso di specie, attività di commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi).

 

 

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