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Negoziazione in derivati: definito quando un’attività è accessoria a livello di gruppo

20 Ottobre 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 20 ottobre 2021 il Regolamento delegato (UE) 2021/1833 della Commissione del 14 luglio 2021 che integra la direttiva 2014/65/UE (MiFID II) specificando i criteri per stabilire quando un’attività debba essere considerata accessoria all’attività principale a livello di gruppo.

Infatti, per valutare se le persone negoziano per conto proprio o prestano servizi di investimento in strumenti derivati su merci, quote di emissioni e strumenti derivati sulle stesse nell’Unione come attività accessoria rispetto all’attività principale, dovrebbe essere preso in considerazione il gruppo.

Il presente Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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