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Giurisprudenza

Natura dei versamenti in conto futuro aumento capitale

1 Marzo 2021

Federica De Gottardo, Dottoranda in diritto commerciale presso l’Università di Trento, Avvocato in Trento

Cassazione Civile, Sez. I, 22 dicembre 2020, n. 29330 – Pres. De Chiara, Rel. Amatore

Di cosa si parla in questo articolo

Mediante la sentenza de qua la Suprema Corte ha richiamato il proprio orientamento (già espresso da Cass. 3 dicembre 2018, n. 31186) in ordine agli elementi caratteristici dei “versamenti in conto futuro aumento di capitale” e alla disciplina agli stessi applicabile.

Nella specie, confermando il ragionamento della Corte territoriale, la Corte di Cassazione ha statuito che gli apporti effettuati dai soci sono qualificabili come “versamenti in conto futuro aumento capitale” laddove le parti abbiano stabilito un “chiaro collegamento causale tra il versamento eseguito ed un prossimo aumento di capitale sociale”, con la conseguenza che tali versamenti devono intendersi come “risolutivamente condizionati alla futura deliberazione di aumento di capitale nominale da assumere entro un certo termine”. Infatti – ad avviso della Suprema Corte – “le erogazioni dei soci in conto futuro aumento di capitale (come anche quelle semplicemente in conto aumento di capitale), pur se normalmente tradotte in sostegno finanziario alla società, si caratterizzano per il fatto di non presupporre necessariamente un definitivo incremento del patrimonio sociale, come invece accade nel caso dei versamenti o dei contributi in conto capitale”. Di conseguenza, la mancata adozione della delibera straordinaria di aumento del capitale sociale entro il termine previsto comporta – diversamente da quanto accade per i versamenti in conto capitale – la legittimità della restituzione delle somme versate dai soci; ciò in quanto, venuta meno la causa giustificatrice dei versamenti operati – vale a dire: l’aumento del capitale – tali somme rappresentano null’altro che un indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha pertanto chiarito che “se l’erogazione del socio è eseguita in conto di un futuro aumento di capitale, si è in presenza di una copertura anticipata di un aumento di capitale programmato ma non ancora deliberato, ovvero a un conferimento solo potenziale, che non diventa effettivo se non nel momento in cui vada ad imputarsi nel capitale sociale”. La mancata effettività del conferimento così eseguito implica che “persiste il diritto ad ottenere la restituzione ove non si verifichi la specifica condizione di perfezionamento individuata all’atto dell’erogazione come conseguenza del meccanismo risolutivo, secondo uno schema condizionale non dissimile a quello – nel distinto caso ovviamente ispirato a condizione sospensiva – che si ha ove il socio si sia obbligato nei confronti della società a sottoscrivere un determinato aumento di capitale sociale prima che lo stesso sia formalmente deliberato dall’assemblea”.

 

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