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Giurisprudenza

Con una sentenza particolarmente innovativa, il Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di Rutigliano, si è occupato del contratto di mutuo stipulato da una s.r..l. con un istituto di credito.

14 Giugno 2011

Tribunale di Bari, 29 ottobre 2008, n. 113

Di cosa si parla in questo articolo

Con una sentenza particolarmente innovativa, il Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di Rutigliano, si è occupato del contratto di mutuo stipulato da una s.r..l. con un istituto di credito.

In particolare, in merito al c.d. metodo di ammortamento alla francese a rata costante, il Tribunale ha rilevato: "Mentre nella parte letterale del contratto si stabilisce un tasso rispettoso del sistema civilistico italiano della maturazione dei frutti civili, nel piano di ammortamento viene applicato, in maniera del tutto inaspettata, quanto illegittima, il c.d. ‘ammortamemento alla francese’: ossia un metodo che comporta la restituzione degli interessi con una proporzione più elevata in quanto contiene una formula di matematica attuariale, giusta la quale l’interesse applicato è quello composto e già non quello semplice (previsto dal nostro codice civile all’art. 821, comma 3). Il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nel contratto di mutuo non si può assolutamente maggiorare nel piano di ammortamento, né si può mascherare tale artificioso incremento nel piano di ammortamento, poichè il calcolo dell’interesse nel piano di ammortamento deve essere trasparente ed eseguito secondo regole matematiche dell’interesse semplice. La banca, che utilizza nel contratto di mutuo questo particolare tipo di capitalizzazione, viola non solo il dettato dell’art. 1283 c.c. ma anche quello dell’art. 1284 c.c., che in ipotesi di mancata determinazione e specificazione, ovvero di incertezza (tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento allegato al medesimo contratto), impone l’applicazione del tasso legale semplice e non quello ultralegale indeterminato o incerto".

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