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Giurisprudenza

Mutuo ipotecario per ripianare un debito preesistente: il credito va ammesso senza privilegio al passivo fallimentare

4 Maggio 2020

Cassazione Civile, Sez. III, 8 aprile 2020, n. 7740 – Pres. Armano, Rel. Guizzi

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Laddove il mutuo ipotecario non sia destinato a creare effettiva disponibilità finanziaria a favore del mutuatario, il ripianamento da parte della banca di un debito del cliente a mezzo di nuovo credito sostanzia un’operazione di natura meramente contabile che non può inquadrarsi come atto a titolo oneroso. È, quindi, ammesso al passivo fallimentare come credito chirografo e non ipotecario il finanziamento bancario concesso per ripianare un debito preesistente. Si tratta infatti di un’operazione a titolo gratuito non assistita da privilegio.

 

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