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Multinazionali e rappresentanza dei lavoratori: modifiche ai comitati aziendali europei

22 Maggio 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio ieri sulla proposta di direttiva che modifica la Direttiva 2009/38/CE , volta a rendere più efficace la rappresentanza dei lavoratori nelle grandi multinazionali.

Lo scopo della revisione è modificare l’attuale direttiva sui comitati aziendali europei (CAE), facilitandone l’istituzione, migliorandone il finanziamento e la protezione, migliorando in tal modo l’efficacia del quadro per l’informazione e la consultazione dei lavoratori a livello transnazionale.

I CAE sono organi per l’informazione e la consultazione che rappresentano i lavoratori europei nelle imprese multinazionali con più di 1.000 dipendenti, che operano in almeno due paesi dell’UE o dello Spazio economico europeo (SEE).

I principali elementi dell’accordo tra Consiglio UE e Parlamento, sulla migliore rappresentanza dei lavoratori nelle multinazionali, comprendono:

  • chiarimenti sulla portata delle “questioni transnazionali”, per garantire che le decisioni che incidono in modo sostanziale sui lavoratori in più di uno Stato membro, comportino l’obbligo di informare e consultare un CAE, ma senza che tale obbligo sia esteso alle decisioni o questioni quotidiane, che riguardano i lavoratori solo in modo trascurabile
  • una rappresentanza di genere più equilibrata
  • una migliore riservatezza: si potrà esigere che le informazioni siano ritirate o trattate come riservate solo se vengono soddisfatti criteri oggettivi e fino a che persistano i motivi che giustifichino tali limitazioni
  • garanzie di accesso alla giustizia: si rafforzano le disposizioni sull’accesso ai procedimenti giudiziari e ai procedimenti amministrativi, anche garantendo la copertura delle spese per la rappresentanza legale e la partecipazione
  • uno specifico regime sanzionatorio: se un’impresa non rispetta le norme di cui alla direttiva, le sanzioni finanziarie imposte dovrebbero essere sufficientemente dissuasive e tenere conto anche di diversi fattori, quali la gravità, la durata, le conseguenze e il carattere doloso o colposo della violazione

Gli Stati membri dovranno recepire le disposizioni della direttiva nel diritto nazionale entro due anni dalla sua entrata in vigore, e si applicheranno entro tre anni dall’entrata in vigore medesima.

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