Banca d’Italia, con provvedimento del 23 marzo 2026, ha modificato il proprio “Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio” del 19 gennaio 2015, aggiornando le disposizioni al Regolamento delegato (UE) 2024/2759, alla Legge Capitali ed ai più recenti orientamenti delle Autorità di vigilanza.
Il Regolamento delegato, in particolare, contiene le RTS che specificano i casi in cui i derivati saranno utilizzati unicamente allo scopo di copertura dei rischi inerenti ad altri investimenti del fondo di investimento europeo a lungo termine (ELTIF), i requisiti per la politica di rimborso e gli strumenti di gestione della liquidità dell’ELTIF, le circostanze per l’abbinamento delle richieste di trasferimento di quote o azioni dell’ELTIF, taluni criteri per la liquidazione delle attività dell’ELTIF e taluni elementi dell’informativa sui costi.
Inoltre, l’art. 16 della L. 21/2024 (Legge Capitali), ha semplificato il regime di vigilanza sulle SICAV e SICAF eterogestite.
Le modifiche tengono inoltre in considerazione:
- l’Additional clarification regarding the ECB’s competence to exercise supervisory powers granted under national law (SSM/2017/0140) della BCE del 31 marzo 2017, in particolare Annex 2, Fiche VII
- gli Orientamenti di vigilanza in materia di Società di Investimento Semplice (SiS) di Banca d’Italia e Consob del 6 luglio 2021
- gli Orientamenti ESMA del 21 agosto 2024 sull’utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilità nelle denominazioni dei fondi
- l’esigenza di coordinare la disciplina contenuta nel Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio:
- con la disciplina europea in materia di gestori di fondi EuVECA ed EuSEF, contenuta nei Regolamenti (UE) 345/2013 e 346/2013
- con la disciplina europea sui gestori di fondi ELTIF, contenuta nel Regolamento (UE) 2015/760 come modificato dal Regolamento (UE) 2023/606
- con la disciplina europea sui fondi comuni monetari, contenuta nel Regolamento (UE) 2017/1131
- con la disciplina europea dei depositari di PEPP, contenuta nel Regolamento (UE) 2019/1238.
Le modifiche riguardano le seguenti disposizioni:
- Titolo I
- Titolo II
- Titolo III
- Titolo IV
- Titolo V, ad eccezione dei Capitoli IV e VII
- Titolo VI
- Titolo VII
- Titolo VIII
- Allegati II.5.1; IV.4.1; IV.4.2; IV.6.1; IV.6.2; IV.6.3; IV.6.3bis; IV.6.4; V.1.1; V.3.1; V.3.2; V.3.3; V.6
Gli Allegati IV.1.1, IV.2.1 e VI.5.1 sono infine abrogati.


