Il contributo, dopo aver ricostruito la differenza fra misure protettive e cautelari nell’ambito del CCII, approfondisce l’estensione degli effetti delle stesse ai soci illimitatamente responsabili da parte della più recente giurisprudenza di merito, analizzando le diverse soluzioni adottate dai Tribunali, che hanno offerto diverse ricostruzioni in merito alla possibilità di accogliere le istanze dei soci.
1. Il contesto normativo
Il Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14: “CCII”) ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto della “Composizione negoziata della crisi” (“CNC”) che si trova disciplinato negli artt. 12 e ss. del CCII.
Tale istituto offre all’imprenditore commerciale ed agricolo uno strumento per facilitare il risanamento dell’impresa quando questa si trova:
- in uno stato di crisi o di insolvenza [1], oppure,
- in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza
Come previsto dall’art. 12 CCII, la CNC può essere attivata solo se “risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa” e, pertanto, se vi sono fondati motivi per ritenere che l’avvio della stessa sia concretamente utile a risanare l’impresa facendo regredire lo stato di crisi o insolvenza o squilibrio patrimoniale.
Per chiarire ulteriormente il contesto legislativo e l’intento sotteso alla disciplina in commento pare utile richiamare quanto recentemente affermato dal Tribunale di Parma: “la composizione negoziata della crisi d’impresa consiste in un percorso condotto sotto l’egida di un esperto indipendente, finalizzato al raggiungimento di un accordo con i creditori che consenta al debitore di rimediare alle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario ovvero di crisi o di insolvenza della propria impresa” (Tribunale di Parma, ordinanza del 26 gennaio 2026).
Per semplificare il nostro ragionamento, dunque, la CNC ha come finalità quella di condurre l’impresa al risanamento.
La giurisprudenza ha altresì confermato l’applicabilità della CNC all’imprenditore che si trovi in uno stato di “insolvenza” ma a condizione che tale status sia reversibile attraverso interventi di risanamento utili al ripristino della solvibilità (cfr. Tribunale di Bergamo 25 maggio 2022 e Tribunale di Bologna 8 novembre 2022); per converso, l’accesso alla CNC dovrebbe invece essere negato all’impresa che si trovi in uno stato di insolvenza irreversibile.
Chiara, del resto, la previsione dell’art. 21, co. 1, CCII: “Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l’imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l’impresa nel prevalente interesse dei creditori” che ribadisce che la CNC (e gli istituti ad essa sottesi) trovano spazio in tutti quei casi di crisi, più o meno conclamata, in cui l’impresa presenta una concreta possibilità di uscire dalla crisi e tornare in una condizione economico-finanziaria fisiologica.
Fissati questi concetti chiave, le misure protettive e le misure cautelari sono istituti funzionali al buon esito della CNC e, dunque, al risanamento dell’impresa.
Nel dettaglio, seppur simili, misure protettive e misure cautelari divergono sotto diversi profili.
Le misure protettive vengono chieste dall’imprenditore con l’istanza di nomina dell’Esperto, oppure con istanza successiva, per proteggere il patrimonio nei confronti di determinate iniziative già intraprese dai creditori (erga omnes), oppure, di determinati creditori o di determinate categorie di creditori; in ogni caso, le misure protettive non possono essere rivolte ai lavoratori.
Dal giorno della pubblicazione dell’istanza per la concessione delle misure protettive:
- i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore, non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa
- le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano
- sono inibite l’apertura della liquidazione giudiziale e l’accertamento dello stato di insolvenza, salvo che il Tribunale disponga preventivamente la revoca delle misure protettive
- i creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell’istanza
Peraltro, dal momento della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell’accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale.
Si tratta di effetti ben circostanziati e qualificabili come effetti “tipici” nella misura in cui tanto i presupposti quanto l’efficacia delle misure protettive vengono descritti compiutamente dall’art. 18 CCII.
Ben diversa la disciplina delle misure cautelari che trovano scarna regolamentazione nell’art. 19 CCII che, infatti, si limita ad affermare: “Quando l’imprenditore formula la richiesta di cui all’articolo 18, comma 1, con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell’articolo 27, entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l’adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative” precisando al successivo comma 7 che il procedimento segue le regole del processo cautelare [2].
Se quindi le misure protettive trovano una espressa disciplina in ordine ai presupposti ed agli effetti (tipici) delle stesse, le misure cautelari condividono con le prime solo la finalità generale, ossia, quella di essere strumenti funzionali al buon esito della CNC e delle trattative con i creditori, mentre sono orfane di una disciplina specifica.
La differenza tra le due misure sta quindi nella tipicità: se le misure protettive fissate dall’art. 18 CCII sono strumenti con effetti tipici, al contrario, le misure cautelari previste dall’art. 19 CCII sono essenzialmente atipiche posto che la normativa non descrive quali affetti possono assumere in concreto, né tantomeno i loro destinatari.
La diversità che sussiste tra i due istituti, peraltro, risulta già tratteggiata nell’art. 2 CCII laddove il Legislatore fissa due definizioni ben diverse:
“p) «misure protettive»: le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni o condotte dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza, anche prima dell’accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza”;
“q) «misure cautelari»: i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell’impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e delle procedure di insolvenza e l’attuazione delle relative decisioni”.
Non deve quindi stupire che la giurisprudenza continui a rimarcare le divergenze formali e operative che sussistono tra questi due istituti.
2. Misure protettive e cautelari estese ai soci illimitatamente responsabili
Il tessuto imprenditoriale italiano non ha tardato a porre sul tavolo giudiziale questioni applicative di forte rilievo pratico.
In particolare, nell’ambito della CNC attivata da società di persone, come tali prive di autonomia patrimoniale perfetta, le istanze delle imprese tendono in più occasioni ad estendere gli effetti delle misure protettive e/o cautelari ai soci illimitatamente responsabili che, in quanto tali, rispondo in solido per il soddisfacimento dei crediti sociali e che in molti casi intervengono di tasca propria per tentare il risanamento dell’impresa.
Del resto, va da sé che una PMI trova con più difficoltà un soggetto finanziatore estraneo alla compagine sociale che voglia intervenire con finanza propria per tentare il risanamento.
Individuato il problema, o meglio, l’esigenza di estendere al socio illimitatamente responsabile gli effetti delle misure protettive o cautelari, le soluzioni adottate dai Tribunali offrono ricostruzioni diverse in merito alla possibilità di accogliere istanze cd. “estensive”, risultando però piuttosto chiaro che:
- il CCII non prevede l’estensione degli effetti delle misure in commento ai soci illimitatamente responsabili
- tale effetto non è previsto né dall’art. 18 CCII né tantomeno dall’art. 19 CCII
Nel contesto qui descritto, la giurisprudenza è intervenuta sul punto offrendo soluzioni che ampliano di non poco la portata delle misure in commento e, soprattutto, la loro estensione al patrimonio del socio illimitatamente responsabile.
3. Tribunale di Vicenza, ordinanza del 29 maggio 2025
La decisione del Tribunale vicentino chiarisce che l’interpretazione degli istituti sottesi alla CNC deve essere sempre orientata alla finalità generale di sostenere l’impresa nell’ottica del risanamento.
Nella fattispecie, l’impresa depositava istanza di conferma delle misure protettive e concessione delle misure cautelari a tutela del patrimonio personale del socio accomandatario e, al contempo, depositava un piano di risanamento in cui gran parte della liquidità necessaria per traghettare l’impresa verso il risanamento (circa Euro 90.000,00) veniva apportata dal socio previa dismissione di beni personali.
In questa cornice, il Tribunale ha accolto solo parzialmente il ricorso disponendo il divieto, limitatamente ai creditori sociali, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari nei confronti del socio accomandatario.
Da notare che la misura concessa non viene qualificata come misura “protettiva” ex art. 18 CCII bensì come misura “cautelare” ex art. 19 CCII in quanto essenzialmente atipica rispetto alla disciplina dettata in materia di misure protettive.
E ciò per almeno due motivi fondamentali:
- l’oggetto della misura è il patrimonio del socio, non quello della società
- gli artt. 18 e 19 CCII non disciplinano l’estensione delle misure al patrimonio personale del socio
La pronuncia, dunque, si distingue per l’ampliamento soggettivo delle misure cautelari ed apre alla possibilità di estendere tale strumento a soggetti terzi, come il socio illimitatamente responsabile, ma pur sempre nella finalità di adiuvare la ricorrente ad assicurare e/o agevolare il risanamento.
Il Giudice, infatti, concede la misura cautelare in favore del socio in quanto: “idonea ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e delle procedure di insolvenza e l’attuazione delle relative decisioni” (art. 2 lett. q CCI), essendo finalizzata a proteggere il patrimonio di un soggetto che si è impegnato con il progetto a fornire un consistente importo di finanza esterna e che risulta già attinto da procedure esecutive per debiti personali – con concreto rischio di avvio di altre procedure esecutive anche per debiti della società con certo pregiudizio per la prospettata soluzione negoziale”.
La ratio sottostante è quindi sostenere l’impresa in tutti quelli atti (anche provenienti da terzi) che siano diretti ad agevolare il risanamento; leggendo tale principio al contrario se ne desume che possono essere concesse nella forma di misure cautelari tutte quelle misure atipiche che sono condizione del risanamento e che se assenti (o compromesse) determinerebbero il fallimento della CNC.
Leggendo tra le righe, però, il prerequisito per estendere le misure cautelati al socio resta il deposito in atti di un piano di risanamento completo e ben dettagliato che comprovi la necessità concreta di proteggere il patrimonio del socio per tutelare, indirettamente, l’interesse dei creditori sociali e così facendo l’aspettativa del risanamento [3].
4. Tribunale di Venezia, decreto del 26 giugno 2026
Interessante anche quanto affermato dal Tribunale di Venezia con decreto del 26 giugno 2026 in un caso per certi versi analogo a quello esaminato da Tribunale vicentino.
Il Tribunale accoglie la domanda di estensione delle misure protettive al socio illimitatamente responsabile qualificandole espressamente come “misure protettive” ex art. 18 CCII e non già come misure cautelari ex art. 19 CCII.
Anche in questo caso il piano di risanamento dell’impresa si fondava sull’apporto di liquidità da parte del socio illimitatamente responsabile ponendosi la tutela del patrimonio del socio quale elemento funzionale al buon esito della CNC.
Il Giudice, esaminati i documenti versati dalla società e preso atto delle difficoltà economico-finanziarie della stessa, ha accolto l’istanza di estensione delle misure protettive al socio in quanto: “proporzionate e necessarie per consentire all’impresa debitrice di proseguire l’attività e di addivenire a una soluzione della crisi”.
Per nulla scontato, peraltro, il ragionamento adottato dal Tribunale per respingere la tesi del creditore opponente il quale sosteneva che le misure protettive ex art. 18 CCII non potrebbero essere applicate per tutelare il patrimonio di soggetti terzi (ivi compreso, il socio).
In argomento il Giudice ha ritenuto che: “è pertanto evidente che il socio … partecipa in modo concreto alla composizione negoziata, mettendo a disposizione l’immobile di sua proprietà, sicché una esclusione dalle misure protettive che riguardi lui o il creditore … si risolverebbe in un inammissibile pregiudizio nei confronti di tutti i creditori coinvolti, nel loro insieme”.
Il Giudicante si allontana dalla lettura formalistica dell’art. 18 CCII che circoscrive l’applicazione delle misure protettive al patrimonio della società per estenderne la portata anche al patrimonio del socio e, dunque, al patrimonio di un terzo, rilevando che tale presidio è nel concreto indispensabile per tutelare gli interessi del ceto creditorio nel suo complesso e, così, per salvaguardare la CNC.
Comune denominatore tra questa decisione e quella vicentina, quindi, è individuare il socio quale soggetto che attinge direttamente dal proprio patrimonio personale per conferire liquidità nella CNC, ponendosi tale apporto “esterno” come strettamente funzionale e necessario al buon esito della procedura.
In tale prospettiva, il socio diviene strumento del risanamento dell’impresa e, in quanto tale, viene protetto con le misure protettive di cui all’art. 18 CCII.
5. Tribunale di Brescia, ordinanza 10 luglio 2026
Analoga la linea assunta dal Foro bresciano secondo cui i beni appartenenti ai soci illimitatamente responsabili non possono essere oggetto delle misure protettive, bensì solo di quelle cautelari ex art. 19 CCII.
In questa cornice, però, il Tribunale conclude per il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente.
Il rigetto si apre sul discrimen tra misure protettive e misure cautelari rimarcando che: “mentre le misure richieste in relazione al patrimonio della società vanno ricondotte alla categoria delle misure protettive…quelle invocate in relazione al patrimonio dei soci illimitatamente responsabili devono essere correttamente qualificate quali misure cautelari (cfr. art. 19, c. I, CCII), con ogni conseguente differenza di regime” tesi, peraltro, già sostenuta dal Tribunale di Prato con provvedimento del 22 gennaio 2024.
Il Giudice sottolinea infatti che, a suo avviso, il socio di una società di persone non riveste la qualifica di imprenditore e non quindi è qualificabile come un “bene” o un “diritto” con cui viene esercitata l’attività d’impresa.
Prosegue poi il Tribunale precisando che, come sancito dal CCII, uno dei requisiti “irrinunciabili” per l’accesso alla CCII ed agli istituti ivi disciplinati, tra i quali anche le misure protettive e cautelari, è che l’imprenditore abbia osservato il dovere di correttezza e buona fede.
Su tale ultimo aspetto il Giudice ritiene che l’Esperto avrebbe individuato dei profili di criticità relativi alla contabilità sociale ed al corredo informativo tali da ingenerare il convincimento che l’imprenditore ha violato tali doveri.
Il richiamo del Giudice ha specifico riguardo alla voce contabile “Attivo circolante – Rimanenze finali”, valutata dall’Esperto come poco veritiera, alla voce contabile “Attivo circolante – Crediti”, posto che l’Esperto aveva ritenuto che tali crediti fossero per lo più inesistenti, ed alla rappresentazione del valore di liquidazione generabile nell’ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale.
Sulla scorta di tali rilievi, il Giudice nega le misure cautelari perché l’imprenditore ha gestito la società in modo non corretto, nell’assunto che: “gli evidenziati profili di non affidabilità o di incompletezza impediscano la conferma delle misure protettive e la concessione di quelle cautelari richieste: la società potrà dunque procedere nella composizione negoziata, ma senza le protezioni contemplate a favore dell’imprenditore corretto e in buona fede”.
6. Tribunale di Bologna, 22 settembre 2025
In linea con i principi fissati dal Tribunale di Vicenza e quello di Brescia si pone anche Tribunale di Bologna, 22 settembre 2025.
Tale decisione conferma, infatti, che l’estensione delle misure al socio illimitatamente responsabile ha natura cautelare ex art. 19 CCII (e non protettiva ex art. 18 CCII) in quanto concessa per inibire l’aggressione da parte dei singoli creditori sociali e garantire, così, il buon esito delle trattative.
Il provvedimento bolognese si apre rimarcando che le misure protettive e cautelari possono essere accordate solo se vi sono concrete prospettive di risanamento: “Presupposto indefettibile per l’accesso dell’imprenditore alla composizione negoziata (e quindi alle misure protettive e cautelari funzionali alla trattativa con i creditori nell’ambito di tale percorso) è l’esistenza di ragionevoli prospettive di risanamento dell’impresa”.
Il Tribunale aggiunge poi alcuni punti fermi in merito all’inquadramento sistematico delle misure cautelari ex art. 19 CCII:
- “Trattasi di provvedimenti che si collocano in un contesto parzialmente diverso rispetto alle previsioni del codice di procedura civile, anche in considerazione della peculiare disciplina della strumentalità, che non richiede l’instaurazione di un giudizio di merito”
- “l’effetto della loro concessione non può essere definitivo, ma solo assicurare provvisoriamente la tutela delle trattative ed il loro buon esito”
- “Il requisito del periculum in mora … si declina quindi nei termini del concreto rischio che la loro mancata concessione possa pregiudicare l’andamento e il buon esito delle trattative”
E con specifico riferimento all’estensione delle misure cautelari al patrimonio del socio illimitatamente responsabile rileva che “tale effetto risulta appropriato in ragione del coinvolgimento dei loro patrimoni quali soci illimitatamente responsabili … e della loro volontà di mettere a disposizione risorse personali per sostenere il risanamento: l’estemporanea aggressione del loro patrimonio … non consentirebbe di perseguire le finalità del piano, quantomeno sotto l’aspetto dell’ordinata destinazione delle risorse secondo la pianificazione rappresentata”.
Per poi approdare alla considerazione finale secondo cui nei confronti dei soci il periculum in mora: “può dirsi immanente alla situazione di crisi/insolvenza in cui la società si trova e non richiede ulteriori connotazioni concrete, perché ogni aggressione o acquisizione di titoli preferenziali su quei patrimoni è idonea ad alterare gli equilibri della trattativa”.
Si propone, dunque, una lettura ancora più ampia del periculum in mora che viene ritenuto sussistere in tutti quei casi in cui il socio illimitatamente responsabile attinge al proprio patrimonio personale per tentare il risanamento dell’impresa.
7. Tribunale di Torino, decreto del 22 dicembre 2023
Peculiare la soluzione adottata dal Tribunale torinese, che, con decreto del 22 dicembre 2023, emesso nell’ambito di un procedimento per la concessione di misure protettive ai sensi dell’art. 54 CCII e, dunque, nel diverso contesto di un procedimento unitario per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi, statuisce che l’estensione delle misure protettive al socio illimitatamente responsabile costituisce un normale effetto delle misure stesse.
Questa la motivazione resa dal Giudice: “Mette conto osservare che la norma prevede l’impossibilità di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari su tutto il patrimonio del debitore … ed in tale nozione può ricomprendersi sia la società di persone ricorrente che il socio illimitatamente responsabili in ragione “dell’imperfetta soggettività giuridica delle società di persone, che si risolve e sostanzialmente si identifica in quella dei soci (illimitatamente responsabili), i cui patrimoni sono protetti dalle iniziative dei terzi e dei creditori soltanto dal fragile diaframma della sussidiarietà della loro responsabilità rispetto a quella del patrimonio sociale: sicchè […] i debiti della prima finiscono col risolversi in quelli dei secondi”.
Seguendo tale ricostruzione, il patrimonio del socio illimitatamente responsabile è parte del patrimonio sociale ragione per cui le misure protettive possono essere estese direttamente al primo risultando le masse patrimoniali tra loro strettamente connesse sotto il profilo della responsabilità civile, che porta la società ed il socio a condividere gli stessi creditori.
Tesi radicalmente diversa da quella sposata dalla maggior parte delle decisioni sopra richiamate, laddove il patrimonio del socio viene sempre distinto da quello della società.
8. Conclusioni: un cambio di visuale
L’estensione delle misure protettive e cautelari ai soci illimitatamente responsabili è un tema attuale dal momento che il ricorso alla CNC è in crescita.
Ciò che pare chiaro è che le tesi volte ad estendere le misure protettive e cautelari al socio illimitatamente responsabile trovano ampio spazio di manovra e, come abbiamo visto, la giurisprudenza pare incline ad ampliare il ventaglio di soluzioni logico-giuridiche praticabili per autorizzare tale estensione.
In questo scenario, spostandosi sul lato dei creditori, verrebbe forse da chiedersi come ci si potrebbe opporre a tali istanze di estensione.
Un primo elemento valorizzato da tutte le decisioni sopra riportate è il fatto, pressoché pacifico, che “Presupposto indefettibile per l’accesso dell’imprenditore alla composizione negoziata (e quindi alle misure protettive e cautelari funzionali alla trattativa con i creditori nell’ambito di tale percorso) è l’esistenza di ragionevoli prospettive di risanamento dell’impresa” (Tribunale di Bologna, 22 settembre 2025), e ciò perché le misure protettive e cautelari si collocano nel perimetro della CNC e svolgono una funzione ad essa servente, nel senso che vengono attivate per scongiurare il fallimento delle trattative con i creditori.
Su tale fronte, dunque, il primo elemento che si potrebbe opporre nella sede giudiziale è l’assenza, ovvero, la non ragionevole certezza, in merito alla possibilità di risanare la società, circostanza che dovrebbe necessariamente essere motivata dalla impossibilità di fondare la prospettiva di risanamento sul piano depositato dall’impresa.
Altro elemento affine, ma non coincidente con il primo, che potrebbe risultare efficace per far decadere le istanze di estensione delle suddette misure al socio è la genericità del piano di risanamento e/o la sua inconsistenza sotto il profilo più strettamente economico-finanziario; va da sé, infatti, che le misure protettive e cautelari e, più in generale la CNC, non dovrebbero proseguire se non sussistono chiari presupposti di risanamento.
Sotto un’altra visuale, poi, si potrebbe opporre che l’apporto economico del socio, rispetto al quadro generale delle iniziative contenute nel piano di risanamento, sia superfluo o non essenziale, ciò partendo sempre dal presupposto per cui il patrimonio del socio viene protetto se, ed in quanto, è parte effettiva del piano stesso.
Ulteriore eccezione per caducare la domanda di estensione potrebbe poi essere il rilievo che l’imprenditore, nello svolgimento della propria attività d’impresa oppure nel corso della CNC, abbia violato l’obbligo di correttezza e buona fede: su questo punto fornisce spunti interessanti la motivazione resa da Tribunale di Brescia, 10 luglio 2026: “gli evidenziati profili di non affidabilità o di incompletezza impediscano la conferma delle misure protettive e la concessione di quelle cautelari richieste: la società potrà dunque procedere nella composizione negoziata, ma senza le protezioni contemplate a favore dell’imprenditore corretto e in buona fede”.
[1] Sul punto si richiamano le definizioni di “crisi” e “insolvenza” fissate dall’art. 2 co. 1 CCII: “a) “crisi”: lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi; b) “insolvenza”: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
[2] Processo cautelare che, come noto, subordina la concessione del provvedimento d’urgenza al sussistere del fumus boni iuris e periculum in mora
[3] Seguendo tale logica il Tribunale ha infatti respinto la richiesta di sospendere le azioni esecutive già avviate sul patrimonio del debitore in quanto non funzionali al buon esito della CNC.


