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MIFIR e MIFID II: in GU UE le modifiche per la trasparenza dei dati di mercato

8 Marzo 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dell’8 marzo 2024 il Regolamento (UE) 2024/791, che modifica il Regolamento MIFIR (Regolamento (UE) n. 600/2014), e la Direttiva 2024/790, che modifica la Direttiva MIFID II (Direttiva 2014/65/UE), entrambi relativi ai mercati degli strumenti finanziari.

Il Regolamento MIFIR  e  la Direttiva MIFID II regolano in modo complementare i servizi di investimento e le attività dei mercati finanziari nell’UE: l’obiettivo delle modifiche apportate è quello di responsabilizzare gli investitori, rendendo facilmente disponibili i dati di mercato consolidati a livello europeo.

Attualmente i dati di negoziazione sono sparsi su più piattaforme di trading, e ciò non rende agevole, per gli investitori, accedere alle informazioni accurate e aggiornate di cui hanno bisogno per prendere decisioni.

Gli investitori potranno quindi avere accesso a informazioni aggiornate sulle transazioni in tutta l’UE: sia per gli investitori professionali che per quelli retail sarà più facile accedere a informazioni fondamentali come il prezzo degli strumenti, il volume e il momento delle transazioni.

Le modifiche al Regolamento MIFIR e alla Direttiva MIFID II riguardano in particolare:

  • l’istituzione a livello europeo di “sistemi consolidati di pubblicazione” o flussi di dati centralizzati per diversi tipi di attività, che riuniscono i dati di mercato degli strumenti finanziari negoziati nelle diverse sedi di negoziazione: ciò permetterà agli investitori, sia professionali che retail, di accedere a informazioni chiave quali il prezzo, il volume, la data e l’ora delle negoziazioni dei diversi strumenti finanziari.
  • un divieto generale sul “pagamento per il flusso di ordini” (c.d. PFOF), ovvero quella pratica tramite la quale i broker ricevono pagamenti per la trasmissione degli ordini dei clienti a determinate sedi di negoziazione: sarà prevista inoltre la possibilità, per gli Stati membri in cui già esisteva questa pratica, di esentare dal divieto le società di investimento soggette alla loro giurisdizione, a condizione che il pagamento per il flusso di ordini sia consentito solo a clienti ubicati in tale Stato membro; in ogni caso, tale pratica dovrà essere gradualmente eliminata da qui al 30 giugno 2026.
  • il miglioramento delle norme sulla trasparenza relativamente ai derivati su merci, volte ad una maggiore solidità dei relativi mercati.

Il Regolamento e la Direttiva entreranno in vigore decorsi venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; gli Stati membri dovranno quindi confermarsi alle disposizioni della Direttiva entro il 29 settembre 2025.

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