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Metodo IRB: in GU UE gli RTS per valutare la conformità degli enti creditizi

18 Marzo 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 18 marzo 2022, il Regolamento delegato (UE) 2022/439 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione (RTS) che specificano la metodologia che l’autorità competente deve seguire nel valutare la conformità degli enti creditizi e delle imprese d’investimento ai requisiti relativi all’uso del metodo basato sui rating interni.

L’autorità competente applica il presente regolamento per valutare la conformità di un ente ai requisiti per l’utilizzo del metodo basato sui rating interni («metodo IRB») come segue:

  • ai fini della valutazione delle richieste iniziali di autorizzazione a utilizzare il metodo IRB di cui all’articolo 144 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente applica tutte le disposizioni del presente regolamento;
  • ai fini della valutazione delle richieste di autorizzazione ad estendere il metodo IRB conformemente al piano di utilizzo sequenziale approvato di cui all’articolo 148 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente applica i capi 4, 5, 7 e 8 e qualsiasi altra parte del presente regolamento pertinente a tali richieste;
  • ai fini della valutazione delle richieste di autorizzazione preliminare a effettuare modifiche di cui all’articolo 143, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente applica tutte le parti del presente regolamento che sono pertinenti a tali modifiche;
  • ai fini della valutazione delle modifiche dei sistemi di rating e dei metodi di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basati su modelli interni notificati conformemente all’articolo 143, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente applica tutte le parti del presente regolamento pertinenti a tali modifiche;
  • ai fini del riesame periodico dell’uso del metodo IRB a norma dell’articolo 101 della direttiva 2013/36/UE, l’autorità competente applica tutte le parti del presente regolamento che sono pertinenti per tale riesame;
  • ai fini della valutazione delle richieste di autorizzazione per ritornare all’uso di metodi meno sofisticati conformemente all’articolo 149 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente applica gli articoli da 6 a 8 del presente regolamento.
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