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Giurisprudenza

Manifestazione di dissenso del creditore alla proposta di concordato fallimentare

11 Gennaio 2018

Eleonora Pagani, Dottoressa di ricerca in diritto delle società e dei mercati finanziari, Università di Bologna; Avvocato presso lo Studio Legale Rossi – Professionisti Associati, Bologna

Cassazione Civile, Sez. VI, 12 dicembre 2016, n. 25416 – Pres. Ragonesi, Rel. Magda

Di cosa si parla in questo articolo

L’art. 125 L.F. prevede che l’eventuale manifestazione di dissenso di un creditore alla proposta di concordato fallimentare debba pervenire nella cancelleria del tribunale, pertanto essa non può ritenersi validamente espressa se trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore fallimentare.

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DLgs n. 24 del 10 marzo 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023

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